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Sentenza — n. 46267/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46267/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46267/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO VINCENZO nato a Noia il 22/3/1974 avverso la sentenza resa il 23 febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, e dell'avv. Marco Schiavone che si è associato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46267/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché al termine di 5 anni di prescrizione, previsto dall'arT. 161 codice penale per le contravvenzioni, occorre aggiungere oltre due anni, 5 mesi e 9 giorni per sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado e in particolare dal 25/11/2015 per legittimo impedimento dell'imputato per 60 gg.; dal 25/5/2016 all'1/3/2017, dal 19/7/2017 al 14/3/2018 e da tale data al 14/11/2018 per astensione degli avvocati; dal 14/11/2018 all'1/2/2919 su richiesta della difesa.

Parole chiave

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infrazione privilegiata altri reati verdetto di colpevolezza momento del reato ritardo ingiustificato dell'azione penale reati penali gravi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO VINCENZO nato a Noia il 22/3/1974 avverso la sentenza resa il 23 febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, e dell'avv. Marco Schiavone che si è associato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Noia l'1 Febbraio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di Giuliano Vincenzo in ordine alla contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, condannandolo alla pena di sei mesi di arresto. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 157 codice penale poiché il reato risulta accertato il 9 luglio 2014 e il termine di prescrizione risulta spirato il 9 luglio 2019, in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. 2.2 Vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato poiché la sentenza risulta del tutto priva di motivazione in ordine ai rilievi difensivi proposti con l'atto di appello. 2.3 Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché al termine di 5 anni di prescrizione, previsto dall'arT. 161 codice penale per le contravvenzioni, occorre aggiungere oltre due anni, 5 mesi e 9 giorni per sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado e in particolare dal 25/11/2015 per legittimo impedimento dell'imputato per 60 gg.; dal 25/5/2016 all'1/3/2017, dal 19/7/2017 al 14/3/2018 e da tale data al 14/11/2018 per astensione degli avvocati; dal 14/11/2018 all'1/2/2919 su richiesta della difesa.

Va poi aggiunto il termine di 64 giorni previsto a causa della pandemia del COVID. Il termine di prescrizione del reato è maturato il 24 febbraio 2022 e cioè dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 23 Febbraio 2021. 1.2 II secondo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le considerazioni svolte nella sentenza impugnata e deduce un'inesistente carenza di motivazione. La prova della colpevolezza è stata correttamente desunta dalla testimonianza del verbalizzante e dall'esito della perquisizione nei confronti dell'imputato. 3.3 In ordine alle circostanze attenuanti generiche la corte ha reso adeguata motivazione, osservando che i precedenti penali di Giugliano inducono a negare il beneficio invocato in quanto sintomo della sua propensione all'illecito e a commettere reati contro il patrimonio.

La censura difensiva risulta generica poiché è apodittica e neppure allega ragioni che inducano a ritenere non conforme ai criteri di legge o manifestamente illogica la motivazione della corte. 4.L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause estintive maturate dopo la sentenza di appello e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda, che si ritiene congruo determinare in euro tremila in ragione del grado di colpa manifestato nel proporre impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 11 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presidefite Maria D. la Borsellino Geppino a o DEPOS