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Sentenza — n. 45956/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for acquittal; possession of stolen ID photocopy does not constitute receipt crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision that had convicted the defendant of receiving stolen property. The defendant argued that possessing a photocopy of a lost ID card constituted the crime of receipt, but the court held that the objective element of the offense requires possession of the actual stolen item, not a copy. Consequently, the conviction was overturned because the specific type of conduct described in the law was not met.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 1, n. 1, c.p.; Art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.: Possession of a photocopy of a document stolen from a third party does not constitute the crime of receipt, as the offense requires possession of the original illicitly produced item.

Parole chiave

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crime of receipt stolen property photocopy distinction criminal appeal acquittal without remittal esibizione dei documenti d'identità uso di un documento falso riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 1, n. 1, c.p.
Art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.
violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37538 del 8/7/2009
Il Collegio non ritiene di discostarsi da un tale indirizzo interpretativo, peraltro già in precedenza percorso (Sez. 2, n. 37538 del 8/7/2009, Rv.
Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013
Tampoco può argomentarsi in tal senso valorizzando il silenzio dell'imputato, che se pure può colorarsi di significato indiziante, laddove il soggetto silente sia trovato nel possesso proprio della res provento di reato (sin da Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Rv.
Sez. 6, n. 10951 del 09/07/1993
257983; contra Sez. 6, n. 10951 del 09/07/1993, Rv.
Sez. 3, n. 36709 del 27/6/2012
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FORTI Pierluigi, nato a Mortara il 11/6/1958; avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che, ritenuta la fondatezza dei motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. David Zanforlini, che ha concluso conformemente al P.g. per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. :

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe —che, dichiarata la prescrizione degli altri reati oggetto di giudizio, ha riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado anche per il reato di ricettazione (capo F, carta di identità della quale era stato denunziato lo smarrimento), riconoscendo l'attenuante ad effetto speciale del secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 e rideterminando conseguentemente la sanzione inflitta- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello rigettato il motivo di gravame con cui si era sostenuta la insussistenza del reato di ricettazione, atteso che l'imputato aveva utilizzato solo una fotocopia della carta di identità smarrita, dal che non poteva conseguire, tantomeno in ragione del silenzio serbato dall'imputato, la prova logica che egli avesse ricevuto anche l'originale del documento del quale era stato denunziato lo smarrimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo unico di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Questa stessa Sezione, con sentenza n. 36709, del 27/6/2012 (P.M. in proc. Foschini) ha avuto già modo di affermare, in analoga fattispecie, che il possesso di fotocopie di un documento oggetto di furto non integra gli estremi della condotta punibile del reato di ricettazione, in quanto l'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione della cosa proveniente da un qualsiasi delitto e non nella ricezione di una "copia" della cosa provento di reato. Il Collegio non ritiene di discostarsi da un tale indirizzo interpretativo, peraltro già in precedenza percorso (Sez. 2, n. 37538 del 8/7/2009, Rv. 244733): invero l'interesse patrimoniale illecitamente perseguito dall'agente è strettamente collegato alla res ricettata, nella sua specifica identità e solo a quella, in quanto essa sola costituisce provento delle attività delittuose che l'ordinamento intende contrastare attraverso la incriminazione della ricezione posta a valle della illecita "produzione"; giammai la sua copia xerografica, che all'evidenza non coincide con l'originale di illecita provenienza.

Né può ritenersi, con la Corte impugnata, che il possesso di una copia (replicabile "n" volte) del documento sia univoco indice del possesso anche dell'originale, proprio in ragione delle infinite possibilità di replica di quell'originale macchiato dalla origine illecita. Tampoco può argomentarsi in tal senso valorizzando il silenzio dell'imputato, che se pure può colorarsi di significato indiziante, laddove il soggetto silente sia trovato nel possesso proprio della res provento di reato (sin da Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Rv. 257983; contra Sez. 6, n. 10951 del 09/07/1993, Rv. 196920 - 01), non può certamente assumere lo stesso valore indicativo ove si tratti del possesso di cosa (copia) da essa evidentemente diversa, perché il possessore potrebbe averla ricevuta non da chi a sua volta deteneva una copia. 1.2.

Il fatto accertato non corrisponde pertanto al "tipo" oggetto di incriminazione.

2. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen., perché il fatto tipico non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto no Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1