Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45953/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45953/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso -ancorché formalmente proponibile avverso la sentenza d'appello che ha confermato il giudizio di non punibilità della condotta per la particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.: Sez. 3, n. 36687 del 29/5/2019, Rv. 277666)- deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte depositate, per la manifesta infondatezza, tanto del primo motivo (remissione di querela tacitamente accettata), del tutto eccentrico rispetto ai caratteri della fattispecie, procedibile d'ufficio sia all'attualità che alla data del commesso reato, quanto del secondo, teso ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al merito dell'accertamento della penale responsabilità, riconducendo la condotta a parametri narrativi differenti rispetto a quelli descritti in imputazione ed apprezzati nel merito (la persona offesa era costretta, con violenza e minaccia ad allontanarsi, contro la sua volontà, dal luogo del danneggiamento). 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 635 cod. pen; Sentenza — n. 45953/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si legge in imputazione che il fatto è stato commesso il 29 novembre 2014, nella vigenza del testo della incriminazione (art. 635 cod. pen.), che prevedeva la procedibilità d'ufficio per i fatti aggravati ai sensi del secondo comma n. 1 (danneggiamento commesso con minaccia o violenza alla persona). Il reato, cui è connessa la violenza privata, era pertanto procedibile d'ufficio in allora e lo è ancor oggi, che la violenza alla persona e la minaccia sono elementi costitutivi della fattispecie procedibile d'ufficio. Talché non rileva affatto la eventuale remissione di querela, tantomeno la sua espressa o tacita accettazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati violenti tentate lesioni personali gravi aggressione fisica violenza o minaccia contro le autorità delitto contro la persona minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Il ricorso -ancorché formalmente proponibile avverso la sentenza d'appello che ha confermato il giudizio di non punibilità della condotta per la particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.: Sez.
art. 635 cod. pen
Si legge in imputazione che il fatto è stato commesso il 29 novembre 2014, nella vigenza del testo della incriminazione (art. 635 cod. pen.), che prevedeva la procedibilità d'ufficio per i fatti aggravati ai sensi del secondo comma n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICONE AGOSTINO, nato a NAPOLI il 20/01/1982 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, 25-37914/2021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso -ancorché formalmente proponibile avverso la sentenza d'appello che ha confermato il giudizio di non punibilità della condotta per la particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.: Sez. 3, n. 36687 del 29/5/2019, Rv. 277666)- deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte depositate, per la manifesta infondatezza, tanto del primo motivo (remissione di querela tacitamente accettata), del tutto eccentrico rispetto ai caratteri della fattispecie, procedibile d'ufficio sia all'attualità che alla data del commesso reato, quanto del secondo, teso ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al merito dell'accertamento della penale responsabilità, riconducendo la condotta a parametri narrativi differenti rispetto a quelli descritti in imputazione ed apprezzati nel merito (la persona offesa era costretta, con violenza e minaccia ad allontanarsi, contro la sua volontà, dal luogo del danneggiamento). 1.1.

Si legge in imputazione che il fatto è stato commesso il 29 novembre 2014, nella vigenza del testo della incriminazione (art. 635 cod. pen.), che prevedeva la procedibilità d'ufficio per i fatti aggravati ai sensi del secondo comma n. 1 (danneggiamento commesso con minaccia o violenza alla persona). Il reato, cui è connessa la violenza privata, era pertanto procedibile d'ufficio in allora e lo è ancor oggi, che la violenza alla persona e la minaccia sono elementi costitutivi della fattispecie procedibile d'ufficio. Talché non rileva affatto la eventuale remissione di querela, tantomeno la sua espressa o tacita accettazione.

Il motivo si rivela, pertanto, del tutto inconferente rispetto alla fattispecie. 1.2. Del pari è a dirsi per il secondo motivo (prova della violenza privata); le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova e ad un travisamento della prova dichiarativa che non è dato cogliere dal testo motivazionale delle sentenze di merito conformi. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 25-37914/2021 La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, quali fossero gli elementi atti ad identificare nella condotta volontaria e violenta (verso la cosa ed anche verso la persona, con minaccia evincibile dalla stessa modalità della condotta, oltre che dalle espressioni verbali) dell'agente il dolo di danneggiamento. Per l'integrazione della fattispecie di danneggiamento con minacce alla persona prevista dall'art. 635 (oggi primo comma) cod. pen., è sufficiente che queste ultime siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, «nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato» (Sez. 2, Sentenza n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 261824;

Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Rv. 266996; nello stesso senso cfr. Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 279105; Sez. 5, n. 31270, del 14/9/2020, n.m.; Sez. 1, n. 10920, del 7/2/2022, n.m.; Sez. 2, n. 12778, dell'11/2/2022, n.m.; che sottolineano come la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella pericolosità contra vires, non solo in re, manifestata dall'agente nella esecuzione del reato).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione (per quanto sopra già detto) del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in euro cinquemila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità della questione dedotta con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consig