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Sentenza — n. 45849/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45849/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21/03/2022 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Barile Ernesto, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone del 28/02/2022 - ha confermato l'ordinanza impugnata quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 81, 56, 629, 61 n.6, 582 cod. pen. Yx_ 2. Barile Ernesto, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso. 2.1. Con il motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità e/o contraddittorietà, nonché mancanza della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza; nonostante le gravi condizioni di salute del Barile la difesa aveva ampiamente evidenziato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le doglianze difensive non sono state in alcun modo prese in considerazione dal Tribunale del riesame; in particolare la difesa aveva sostenuto che le dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia trovavano riscontro negli atti del procedimento e più precisamente nel filmato relativo alla dinamica dei fatti avvenuti il 24 dicembre 2021 davanti al Bar delle persone offese.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45849/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito.

Parole chiave

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motivo insorto dopo la fuga verosimiglianza della persecuzione impedimenti all'allontanamento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento difetto di motivazione allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BARILE ERNESTO, nato a Frosinone il 19/04/1981 avverso l'ordinanza del 21/03/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. Giovanni NUNNARI che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/03/2022 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Barile Ernesto, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone del 28/02/2022 - ha confermato l'ordinanza impugnata quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 81, 56, 629, 61 n.6, 582 cod. pen. Yx_ 2. Barile Ernesto, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso. 2.1. Con il motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità e/o contraddittorietà, nonché mancanza della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza; nonostante le gravi condizioni di salute del Barile la difesa aveva ampiamente evidenziato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le doglianze difensive non sono state in alcun modo prese in considerazione dal Tribunale del riesame; in particolare la difesa aveva sostenuto che le dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia trovavano riscontro negli atti del procedimento e più precisamente nel filmato relativo alla dinamica dei fatti avvenuti il 24 dicembre 2021 davanti al Bar delle persone offese.

Difatti, era emerso senza alcun dubbio che il Barile tentava la fuga, ma senza riuscire per l'opposizione delle persone offese; le asserzioni del Tribunale circa la cattiva luce delle riprese e la posizione non centrata della telecamera sono erronee, la ripresa era di buona qualità e la discussione è avvenuta invece proprio davanti all'occhio fisso della telecamera. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame il filmato è decisivo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito.

2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell'evidente genericità non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare.

3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento 2 ifiQ impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

4. Quanto al motivo di ricorso proposto, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Barile, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle azioni poste in essere dal Barile, motivando esplicitamente in ordine all'identificazione dello stesso, chiarendo il contesto nell'ambito del quale maturavano le plurime condotte oggetto di imputazione provvisoria.

A fronte di una motivazione logica e persuasiva il ricorrente si limita sostanzialmente ad affermare che le circostanze dedotte dal Tribunale quanto alle videoriprese sono erronee, limitandosi a proporre una propria alternativa versione dei fatti che non risulta smentita dalle approfondite considerazioni del Tribunale e dalla documentazione medica acquisita (pag. 5 e pag. 6 in particolare dove il Tribunale ha evidenziato puntualmente come l'insieme delle circostanze riportate dalla pag. 3 e seguenti non risultano smentite dai filmati in atti, la discussione avveniva lateralmente rispetto all'occhio fisso della telecamera ed in parte al lato della macchina del Barile, con conseguente impossibilità di poter vedere distintamente i movimenti delle persone coinvolte, mentre il filmato nella sua complessità confermava però che quel tardo pomeriggio il Barile, pur senza patente e agli arresti domiciliari, si era fermato nel bar Minotti avendo una discussione con una delle due persone offese dalle quali si allontanava saltellando per poi essere da loro raggiunto prima di rientrare nell'auto per scappare).

5. Si palesa, in conclusione, l'assoluta genericità del motivo di ricorso che pur sostenendo la mancanza di motivazione omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza, dedicando un apposito paragrafo alla trattazione di ciascuno di questi temi. Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro