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Sentenza — n. 45581/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are generic and manifestly unfounded regarding mafia aggravation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were deemed generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to clarify his specific role in the extortion and misapplied the 'mafia method' aggravating circumstance. The Court rejected these claims, holding that the lower court correctly identified the criminal method used and properly assessed the need for detention.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.; Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, and the 'mafia method' aggravation depends on the specific criminal conduct evoking intimidation, not merely the victim's reaction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mafia method aggravation generic grounds manifestly unfounded cautionary measures extortion attempt proportionality principle tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.
Quanto all'aggravante speciale i giudici della cautela hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, cod.
Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Anche in tema di applicazione di misure cautelari personali l'ordinanza impugnata si sottrae ai vizi denunciati, in quanto la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod.
Art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018
Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022
Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv.
Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015
Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011
Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv.
Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998
Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv.
Sez. 3, n. 23935 del 04/05/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIPALDO ILARIO nato a SIDERNO il 28/04/1986 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Tipaldo Ilario ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/06/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso Tribun&e ha disposto, nei confronti del ricorrente, la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Al riguardo, con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dell'aggravante del metodo mafioso e delle esigenze cautelari.

In particolare, non si era chiarito con quali modalità il ricorrente avesse concorso nel reato, facendosi generico riferimento alla dinamica dei fatti e al movente dell'azione (minaccia volta a costringere la titolare di un negozio di parrucchiera a versare alla ex dipendente, figlia della compagna del Tipaldo, una somma di denaro riferibile alla cassa integrazione Covid per il periodo marzo- maggio 2020) e richiamandosi acriticamente, sul punto, il provvedimento genetico. Quanto all'aggravante speciale, si era disatteso che la vicenda aveva una causale di carattere "privato" e non verteva SU affari di "cosca".

Un'aporia motivazionale era riscontrabile in tema di esigenze cautelari ove si era disatteso il dato significativo costituito dalla risalenza nel tempo della condotta contestata, dato di rilievo anche ai fini del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che governano l'intervento cautelare. Deponeva favorevolmente al ricorrente anche il ruolo minimo che secondo i giudici della cautela aveva svolto nella vicenda estorsiva.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/10/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi generici e/o manifestamente infondati. 1.1. Del tutto generica è la doglianza in ordine alla piattaforma indiziaria, posto che dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava come il ricorrente sia stato ripreso mentre, recatosi alla guida dell'auto presso l'esercizio commerciale della p.o., riceve dalla compagna la busta contenente il proiettile, poi consegnata al terzo che si trovava a bordo del veicolo, il quale a sua volta materialmente la recapita nel negozio di parrucchiere della p.o., consegnandola ad una cliente affinché la recapiti alla titolare, al fine di costringerla al versamento della somma richiesta.

A fondamento della gravità indiziaria il Tribunale del riesame, lungi dal fare esclusivo riferimento alla condivisione del movente, ha puntualmente richiamato un elemento probatorio fortemente dimostrativo del concorso di persone nel reato anche a livello materiale, posto che l'indagato venne direttamente convolto e partecipò all'ordito piano criminoso. 1.2. Quanto all'aggravante speciale i giudici della cautela hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire rnafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190- 01;

Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01, in motivazione). Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900-01;

Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628- 01). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178- 01). L'invio di un proiettile è certamente atto idoneo a costituire tanto una palese minaccia di morte che di ingenerare quel forte timore che caratterizza l'aggravante de quo, anche se l'autore non appartenga alla cosca.

E tanto a prescindere dall'esistenza di notori legami familiari della compagna del ricorrente con noto esponente della criminalità organizzata locale. 1.3. Anche in tema di applicazione di misure cautelari personali l'ordinanza impugnata si sottrae ai vizi denunciati, in quanto la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 3 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01).

Peraltro, il GIP, proprio in considerazione degli elementi evocati dalla difesa, ha applicato una misura gradata rispetto alla custodia in carcere. Con congrua motivazione sono poi evidenziati i pericula che misure differenti non sarebbero idonee a fronteggiare, tra cui non privo di rilievo è il pericolo di ritorsioni contro la denunciante e di inquinamento probatorio posto che le indagini risultano in corso ai fini dell'individuazione del terzo concorrente nel reato.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata come in dispositivo in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di