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Sentenza — n. 45578/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45578/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di cui all'art. 606, lett. Il pubblico ministero deduce il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a un provvedimento non ancora depositato - l'ordinanza pronunciata all'esito del riesame presentato da Nicola Schiavone- così che, pur volendo considerare i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di motivazione c.d. per relationem, questa nel caso di specie sarebbe del tutto carente o, meglio, inesistente. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, anche se in termini sintetici, ha fornito una motivazione sufficiente quanto all'insussistenza di elementi per il reato di cui al capo 11) e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 318 cod. pen, art 512 bis cod. pen; Sentenza — n. 45578/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, lett. Il pubblico ministero deduce il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a un provvedimento non ancora depositato - l'ordinanza pronunciata all'esito del riesame presentato da Nicola Schiavone- così che, pur volendo considerare i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di motivazione c.d. per relationem, questa nel caso di specie sarebbe del tutto carente o, meglio, inesistente. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, anche se in termini sintetici, ha fornito una motivazione sufficiente quanto all'insussistenza di elementi per il reato di cui al capo 11) e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena riesame della curatela ricorso per cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.
art. 318 cod. pen
(riqualificato ai sensi dell'art. 318 cod. pen.) e intestazione fittizia, di cui all'art 512 bis cod.
art 512 bis cod. pen
pen.) e intestazione fittizia, di cui all'art 512 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: CALDIERI CARMELO nato a NAPOLI il 24/06/1967 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, per l'annullamento con rinvio; udito l'avv. GINO FULGERI che, in difesa di CALDIERI CARMELO, chiede che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 26/5/2022, esclusa la gravità indiziaria per il reato di cui all'Eirt. 416 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per gli altri reati, ha annullato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI il 2/2/2022, e ha disposto l'immediata liberazione di CALDIERI CARMELO sottoposto a indagini in relazione ai reati di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui agli artt. 319 e 321 cod. peri. (riqualificato ai sensi dell'art. 318 cod. pen.) e intestazione fittizia, di cui all'art 512 bis cod. pen. tutti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di cui all'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il pubblico ministero deduce il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a un provvedimento non ancora depositato - l'ordinanza pronunciata all'esito del riesame presentato da Nicola Schiavone- così che, pur volendo considerare i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di motivazione c.d. per relationem, questa nel caso di specie sarebbe del tutto carente o, meglio, inesistente. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, anche se in termini sintetici, ha fornito una motivazione sufficiente quanto all'insussistenza di elementi per il reato di cui al capo 11) e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Pure a voler prescindere dal rinvio alla motivazione dell'ordinanza emessa nei confronti di Nicola Schiavone, infatti, il giudice del riesame ha dato conto sia degli elementi esposti nell'ordinanza originaria a carico di Carmelo Caldieri, sia delle ragioni per le quali questi non erano comunque idonei a ritenere che lo stesso facesse parte del sodalizio criminoso e che fosse configurabile per i gli ulteriori reati la finalità di agevolare il "clan dei Casalesi" (cfr. pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). Il ricorso, nel quale si censura esclusivamente il ricorso alla c.d. motivazione per relationem, omettendo di confrontarsi con la motivazione così esposta, è sul punto generico. 1.2.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che l'ordinanza di annullamento relativa a Nicola Schiavone è stata depositata allorché i termini per la presentazione dell'attuale ricorso erano ancora pendenti. Il provvedimento relativo a Nicola Schiavone, infatti, è stato depositato in cancelleria il 22 giugno 2022 e la notifica dell'avviso di deposito è pervenuta alla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Napoli, Ufficio Pareri-Riesami-Gip, il 24 giugno. L'ordinanza nei confronti di Carmelo Caldieri è stata depositata 1'11 giugno 2022 e l'avviso di deposito notificato all'organo dell'accusa il 15 giugno 2022.

Ragione questa per la quale il rinvio per relationem contenuto nell'ordinanza impugnata, relativo a un provvedimento il cui tenore era comunque noto alle parti, del deposito del quale queste hanno avuto tempestiva conoscenza e in relazione al quale era quindi possibile articolare censure anche a prima lettura, risulta legittimo.

P.Q.M.

Dichiara inammiss