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Sentenza — n. 45576/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45576/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazicne alla carenza di considerazione quanto al mutamento del quadro cautelare.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 45576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale riesame della carcerazione preventiva revoca della sospensione condizionale riesame della curatela domanda di revisione dell'asilo impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANELLO FRANCESCANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 21/05/1989 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/5/2022, ha respinto l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANZARO il 19/8/2021 che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di ANELLO FRANCESCANTONIO in relazione ai reati di estorsione consumata e tentata e concorrenza illecita di cui agli artt. 56 e 629, 629 e 513 bis aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazicne alla carenza di considerazione quanto al mutamento del quadro cautelare.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla carenza di considerazione quanto al mutamento del quadro cautelare rilevando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto emerso dall'audizione della persona offesa e dalla documentazione allegata all'istanza in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. La doglianza non è consentita. Il giudice del riesame, infatti, considerato che la persona esaminata dalla difesa non era il rappresentante legale della Coper PO.RO ., ha dato conto della carenza di rilievo dell'elemento indicato. La motivazione sul punto risulta adeguata e coerente e la censura, tesa a sollecitare una diversa valutazione, non è consentita.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. La doglianza è manifestamente infondata. La valutazione relativa alla sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, in assenza di elementi nuovi, è coperta dal giudicato cautelare. La circostanza che dal momento dei tatti alla data di applicazione della misura sia decorso del tempo, infatti, è stata oggetto del giudizio di riesame concluso con la pronuncia della cassazione (Sez. 2, n. 30008 del 24/6/2022, Anello, n.m.). Esaurita tale fase, d'altro canto, l'unico "tempo" che può essere valutato in termini di novità, quindi idoneo a modificare l'iniziale giudizio, è quello che decorre dall'applicazione della misura in poi (cfr. Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli aclempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att.