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Ordinanza — n. 45573/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45573/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Varriale Lucio, personalmente, avanza istanza di rinnes:sione del processo per incompatibilità ambientale del Tribunale di Napoli. A sostegno dell'istanza elenca la sequela di provvedimenti che hanno riguardato la sua posizione. Osserva, dunque, che «dall'esame dei predetti provvedimenti si evince che risultano persone offese la maggior parte dei Pubblici ministeri, a partire dai vertici, nonché G.I.P./G.U.P. e Giudici del dibattimento» del Tribunale di Napoli. 1 /4•\sZ kl•—,>-- ,./ A sostegno dell'assunto evidenzia che sono in corso di decisione alcune istanze di ricusazione avanzate nei confronti di alcuni giudici; che la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avverso un'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile un'istanza di ricusazione; che il giudice ricusato in detto procedimento risulta tra le persone offese delle calunnie contestate.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45573/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va preliminarmente ricordato che «in tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo», (Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016 , Mancuso, Rv. 268531 - 01). 1.2.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria domanda di ricusazione ricorso costituzionale all'estero allontanamento nonostante motivi di salute opposizione considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
Va preliminarmente ricordato che «in tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE LUCIO nato a NAPOLI il 05/09/1947 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Varriale Lucio, personalmente, avanza istanza di rinnes:sione del processo per incompatibilità ambientale del Tribunale di Napoli. A sostegno dell'istanza elenca la sequela di provvedimenti che hanno riguardato la sua posizione. Osserva, dunque, che «dall'esame dei predetti provvedimenti si evince che risultano persone offese la maggior parte dei Pubblici ministeri, a partire dai vertici, nonché G.I.P./G.U.P. e Giudici del dibattimento» del Tribunale di Napoli. 1 /4•\sZ kl•—,>-- ,./ A sostegno dell'assunto evidenzia che sono in corso di decisione alcune istanze di ricusazione avanzate nei confronti di alcuni giudici; che la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avverso un'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile un'istanza di ricusazione; che il giudice ricusato in detto procedimento risulta tra le persone offese delle calunnie contestate.

2. Con nota successiva sono stati esposti motivi aggiunti, con allegazione di ulteriori circostanze e di documentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va preliminarmente ricordato che «in tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo», (Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016 , Mancuso, Rv. 268531 - 01). 1.2.

Ciò premesso, Varriale -sostanzialmente- pone a fondamento dell'istanza l'esistenza di una serie di procedimenti a suo carico, per una pluralità di fatti calunniosi addebitatigli in danno di una pluralità di magistrati. Sotto il profilo del pericolo (concreto) di non imparzialità del Tribunale di Napoli, va -però- rilevato come il ricorso non contenga l'indicazione di fatti idonei a far emergere una situazione che faccia temere un perturbamento dell'Ufficio Giudiziario globalmente considerato. Le circostanze esposte nel ricorso, invero, rappresentano aspetti riferiti a singoli magistrati, individualmente considerati, senza raffigurare una grave situazione locale che investa l'Ufficio giudiziario considerato nel suo complesso, tale da turbare il regolare svolgimento del processo.

Rispetto a tali situazioni, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. Strumenti, peraltro, che lo stesso ricorrente dimostra di avere più volte attivato.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 settembre 2022