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Ordinanza — n. 45292/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal converting it to a claim for inadmissible dismissal without chamber hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the victim against the preliminary judge's order to archive the case. The victim argued that the dismissal violated the principle of adversarial proceedings because no chamber hearing was held despite their opposition. The court ruled that such a dismissal is not appealable to the Cassation Court but must be challenged via a claim before the single-judge tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A dismissal order declaring opposition inadmissible without a chamber hearing is not subject to cassation appeal but must be challenged via a claim before the single-judge tribunal.

Parole chiave

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preliminary judge dismissal principle of adversarial proceedings inadmissible opposition declaration cassation appeal conversion single-judge tribunal claim inchiesta per appropriazione indebita inchiesta per falsità atti procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito.
Art. 410, comma 1, cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod.
art. 410-bis c.p
Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUDETTO ADRIANO nato in FRANCIA il 19/11/1951 persona offesa nel procedimento c/ ZANFAGNIN MARTINA CORPOSANTO SERAFINA LIZZI DANIELA avverso il decreto del 17/02/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Katia TASSONE, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, qualificata la impugnazione come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto depositato del 17 febbraio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Udine, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Martina Zarfagnin, Serafina Camposanto e Daniela Lizzi, sottoposte a indagini per il reato di appropriazione indebita in danno di Adriano Paludetto.

2. Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento del suddetto decreto per violazione del principio del contraddittorio, avendo il giudice disposto l'archiviazione senza fissare l'udienza camerale, nonostante l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, dichiarata dal G.i.p. inammissibile.

3. L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito. A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decreto di archiviazione è nullo anche quando il giudice «dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1». Di questa dichiarazione, cui è conseguita la omessa fissazione della udienza camerale, si duole la difesa; in tal caso, però, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, del codice di rito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. Così deciso il