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Sentenza — n. 45290/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45290/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2022 il Tribunale di Caltanissetta, decidenAc sulla rchiesta d riesame presentata nell'interesse Filippo Napoli, in parziale riforma del provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la custodia in carcere per il reato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, disponeva la sostituzione della misura cautelare di massimo grado con quella degli arresti domiciliari. Secondo l'imputazione provvisoria, i fratelli Gabriele Giacomo Stanzù e Nicola Antonino Stanzù, in concorso con altri soggetti, fra i quali Filippo Napoli, avvalendosi anche della loro contiguità all'associazione mafiosa Cosa nostra, avrebbero minacciato tre persone assunte dall'amministratore giudiziario della ditta "Società Agricola semplice Fratelli Sanzù", sottoposta a confisca, costringendole a recedere dal rapporto di lavoro.

Regesto Legislator

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art. 292 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 393 cod. pen; Sentenza — n. 45290/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso Filippo Napoli, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge processuale (art. 292 cod. proc. pen.) per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Violazione della legge penale (art. 629 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, essendo mancato l'esame della genesi della vicenda così come prospettata dalla difesa.

Parole chiave

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estorsione corruzione nell'esecuzione forzata frode nel pignoramento coazione penale nepotismo minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 292 cod. proc. pen
Violazione della legge processuale (art. 292 cod. proc. pen.) per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p.
art. 629 cod. pen
Violazione della legge penale (art. 629 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, essendo mancato l'esame della genesi della vicenda così come prospettata dalla difesa.
art. 393 cod. pen
Il ricorrente non ha mai proferito minacce neppure nei confronti del dipendente Saldigloria; tuttalpiù la sua condotta ha integrato il reato ex art. 393 cod. pen., nella forma tentata.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLI FILIPPO nato a PIAZZA ARMERINA il 22/02/1989 avverso la ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2022 il Tribunale di Caltanissetta, decidenAc sulla rchiesta d riesame presentata nell'interesse Filippo Napoli, in parziale riforma del provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la custodia in carcere per il reato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, disponeva la sostituzione della misura cautelare di massimo grado con quella degli arresti domiciliari. Secondo l'imputazione provvisoria, i fratelli Gabriele Giacomo Stanzù e Nicola Antonino Stanzù, in concorso con altri soggetti, fra i quali Filippo Napoli, avvalendosi anche della loro contiguità all'associazione mafiosa Cosa nostra, avrebbero minacciato tre persone assunte dall'amministratore giudiziario della ditta "Società Agricola semplice Fratelli Sanzù", sottoposta a confisca, costringendole a recedere dal rapporto di lavoro.

2. Ha proposto ricorso Filippo Napoli, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge processuale (art. 292 cod. proc. pen.) per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Violazione della legge penale (art. 629 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, essendo mancato l'esame della genesi della vicenda così come prospettata dalla difesa.

Il Tribunale "ha operato una ricostruzione distorta", non considerando che i fratelli Sanzù "agivano personalmente o a mezzo di terzi al fine di dar valere un loro preteso diritto, ossia non depauperare ulteriormente il complesso aziendale ormai allo sbando, e finanche il loro patrimonio". Proprio in questa ottica va letto l'intervento di Filippo Napoli in aiuto dei due fratelli, legato ad essi da un rapporto di fiducia e amicizia, cosicché era normale che frequentasse la loro azienda e si interessasse della buona gestione della stessa. Il ricorrente non ha mai proferito minacce neppure nei confronti del dipendente Saldigloria; tuttalpiù la sua condotta ha integrato il reato ex art. 393 cod. pen., nella forma tentata. 2.3.

Violazione della legge penale (art. 416-bis.1 cod. pen.) e mancanza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso, insussistente in quanto i fratelli Sanzù intendevano unicamente salvaguardare la gestione della propria azienda e gli altri indagati, fra i quali Filippo Napoli, non avevano alcun interesse proprio, tantomeno di stampo mafioso.

3. Con atto in data 31 ottobre 2022, il difensore ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato (la cui firma egli ha autenticato), in ragione della sopravvenuta revoca della misura cautelare, disposta dal G.i.p. del • • Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 18 ottobre 2022, successivamente alla presentazione dell'impugnazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La rituale rinuncia al ricorso, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

2. Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il