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Ordinanza — n. 45289/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45289/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, condannava Ahmed Aly Aly Ahmed Youssef alla pena di due anni reclusione e 300 euro di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di concorso in tentata rapina aggravata.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45289/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso personalmente Ahmed Aly Ali Ahmed Youssef chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

Parole chiave

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tentata rapina altri capi d'accusa commisurazione della pena per rapina altri reati permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF AHMED ALY ALY AHMED nato in EGITTO il 01/12/1997 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, condannava Ahmed Aly Aly Ahmed Youssef alla pena di due anni reclusione e 300 euro di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di concorso in tentata rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso personalmente Ahmed Aly Ali Ahmed Youssef chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno osservato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole la esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso