Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45288/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45288/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza emessa il 12 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Ismaele Gianolli la pena concordata con il Pubblico Ministero per una numerosa serie di delitti contro il patrimonio e per il reato di lesione personale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45288/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Ismaele Gianolli la pena concordata con il Pubblico Ministero per una numerosa serie di delitti contro il patrimonio e per il reato di lesione personale.

Parole chiave

Generato dall'IA
errore nella commisurazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale esame di cassazione principio del ne bis in idem proporzionalità della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Ismaele Gianolli la pena concordata con il Pubblico Ministero per una numerosa serie di delitti contro il patrimonio e per il reato di lesione personale.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANOLLI ISMAELE nato a VENEZIA il 05/12/2002 avverso la sentenza del 12/05/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Ismaele Gianolli la pena concordata con il Pubblico Ministero per una numerosa serie di delitti contro il patrimonio e per il reato di lesione personale.

2. Ha proposto ricorso Ismaele Gianolli, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge sotto un duplice profilo: in primo luogo, l'avviso di deposito della sentenza, priva di motivazione contestuale, non è stato comunicato a uno dei due difensori di fiducia, l'avv. Salvatore De Blasio; in secondo luogo, la pena è illegale in quanto il giudice ha erroneamente indicato quale reato più grave la rapina sub D) invece della rapina di cui al capo I), avente ad oggetto un bene di maggior valore.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Come ricordato anche dalla difesa nel primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in caso di mancato deposito contestuale della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, indipendentemente dall'osservanza del predetto termine, ma non determina alcuna nullità della sentenza (Sez.

U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. Rv. 273934-02). Nel caso di specie la sentenza è stata impugnata dal nuovo difensore di fiducia, nominato dall'imputato in data 25 maggio 2022, con revoca espressa delle altre precedenti nomine, cosicché l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'avv. De Blasio è ormai priva di effetti. 3.2. Il ricorrente, poi, ha erroneamente dedotto che la pena concordata sarebbe stata illegale: secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la categoria della illegalità della pena può essere invocata con riferimento esclusivo ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati nella stessa invocato (da ultimo v.

Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539), ipotesi palesemente insussistenti nel caso in esame.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos