Ordinanza — n. 45287/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 12 luglio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Pasquale De Marino la pena concordata con il Pubblico Ministero per tre reati di truffa (consumata o tentata). Ha proposto ricorso personalmente Emiliano Barnaba chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45287/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Pasquale De Marino la pena concordata con il Pubblico Ministero per tre reati di truffa (consumata o tentata). Ha proposto ricorso personalmente Emiliano Barnaba chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARINO PASQUALE nato a NAPOLI il 20/01/1997 avverso la sentenza del 12/07/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 12 luglio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Pasquale De Marino la pena concordata con il Pubblico Ministero per tre reati di truffa (consumata o tentata).
2. Ha proposto ricorso personalmente Emiliano Barnaba chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 nov