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Ordinanza — n. 45286/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45286/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45286/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 1° marzo 2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Emiliano Barnaba alla pena di quattro anni di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di rapina aggravata. Ha proposto ricorso personalmente Emiliano Barnaba chiedendo l'annullamento della sentenza per carenza di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Parole chiave

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rapina qualificata permesso di promuovere un procedimento penale impunità pena accessoria reato impossibile incendio intenzionale aggravato
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA EMILIANO nato a ROMA il 23/11/1980 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 1° marzo 2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Emiliano Barnaba alla pena di quattro anni di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso personalmente Emiliano Barnaba chiedendo l'annullamento della sentenza per carenza di motivazione.

3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 nov