Ordinanza — n. 45285/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 13 luglio 2022 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da Angela Pennacchio (quale terza interessata nel procedimento penale a carico di Vincenzo Aurigemma e Sabrina Marra, indagati per il reato di riciclaggio) avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione alla predetta di dodici oggetti in oro e della somma di 7.000 euro, oggetto di sequestro preventivo disposto dallo stesso giudice con decreto del 27 gennaio 2022.2. Propone ricorso il difensore di Angela Pennacchio chiedendo l'annullamento della ordinanza del Tribunale per violazione di legge (artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 100 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45285/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO ANGELA nata a NAPOLI il 28/07/1985 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 13 luglio 2022 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da Angela Pennacchio (quale terza interessata nel procedimento penale a carico di Vincenzo Aurigemma e Sabrina Marra, indagati per il reato di riciclaggio) avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione alla predetta di dodici oggetti in oro e della somma di 7.000 euro, oggetto di sequestro preventivo disposto dallo stesso giudice con decreto del 27 gennaio 2022.2. Propone ricorso il difensore di Angela Pennacchio chiedendo l'annullamento della ordinanza del Tribunale per violazione di legge (artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen.).
3. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato da difensore privo di procura speciale. Secondo il diritto vivente, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo il quale i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente, «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729), analogamente al caso del terzo che intenda proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894).
4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i