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Ordinanza — n. 45284/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45284/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 15 giugno 2022 il G.i.p. del Tribunale di Asti, ad esito dell'udienza camerale fissata ex art. 410 cod. proc. pen. a seguito dell'opposizione della persona offesa Maria Cavallo alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Riccardo Recchia per i reati di cui alla denuncia-querela e atto di integrazione alla stessa, previsti dagli artt. 582, 605, 610, 628 e 616 del codice penale.2. Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., stante la mancanza o apparenza della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 410 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45284/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Asti, ad esito dell'udienza camerale fissata ex art. 410 cod. proc. pen. a seguito dell'opposizione della persona offesa Maria Cavallo alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Riccardo Recchia per i reati di cui alla denuncia-querela e atto di integrazione alla stessa, previsti dagli artt. 582, 605, 610, 628 e 616 del codice penale.2. Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., stante la mancanza o apparenza della motivazione.

Parole chiave

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ricorso di annullamento ricorso effettivo procedure di ricorso motivi di cassazione ricorso per risarcimento danni allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 410 cod. proc. pen
del Tribunale di Asti, ad esito dell'udienza camerale fissata ex art. 410 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., stante la mancanza o apparenza della motivazione.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO MARIA nata a TARANTO il 19/09/1989 persona offesa nel procedimento c/ RECCHIA RICCARDO nato a TARANTO il 21/11/1984 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 15 giugno 2022 il G.i.p. del Tribunale di Asti, ad esito dell'udienza camerale fissata ex art. 410 cod. proc. pen. a seguito dell'opposizione della persona offesa Maria Cavallo alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Riccardo Recchia per i reati di cui alla denuncia-querela e atto di integrazione alla stessa, previsti dagli artt. 582, 605, 610, 628 e 616 del codice penale.2. Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., stante la mancanza o apparenza della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. A seguito delle modifiche apportate dalla della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, ai sensi dell'art. 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. L'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto il vizio denunciato, riguardante la motivazione del provvedimento, attiene alla violazione del contraddittorio cosiddetto "sostanziale", non deducibile in tale sede, cosicché va dichiarata, de plano, la inammissibilità del ricorso (in questo senso v. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 37783 del 01/07/2022, Perrone, non mass.).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i