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Ordinanza — n. 45281/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45281/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 15 dicembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del N procedimento a carico di Delia Farina, sottoposta a indagini per i reati previsti dagli artt. 482-494 e 640 del codice penale.

Regesto Legislator

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art. 410-bis c.p; Ordinanza — n. 45281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito. A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decreto di archiviazione è nullo anche quando, «essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità». Di questa omissione si duole la difesa; in tal caso, però, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, del codice di rito.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa impugnazione della cancellazione ricorso per cassazione revoca dell'opposizione censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis c.p
Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTARUOLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 09/06/1965 persona offesa nel procedimento c/ FARINA DELIA avverso il decreto del 15/12/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Katia TASSONE, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, qualificata la impugnazione come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 15 dicembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del N procedimento a carico di Delia Farina, sottoposta a indagini per i reati previsti dagli artt. 482-494 e 640 del codice penale.

2. Propone ricorso il difensore della persona offesa Giovanni Frattaruolo chiedendo l'annullamento del suddetto decreto per violazione della legge processuale, non avendo il giudice valutato l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non trasmessa dalla Procura alla cancelleria del G.i.p.

3. L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito. A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decreto di archiviazione è nullo anche quando, «essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità». Di questa omissione si duole la difesa; in tal caso, però, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, del codice di rito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 9