Criminal appeal dismissed for lack of interest due to civil party's late constitution after penalty agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Eleonora Riccio's appeal inadmissible due to a lack of concrete legal interest. Riccio argued that the lower court should have excluded the civil party because they constituted themselves after a penalty agreement was reached. The court ruled that since the civil party was admitted post-agreement, the defendant faced no financial penalty and thus had no practical benefit in challenging the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 445 c.p.p.: The interest to appeal must be concrete and actual; if the removal of the contested decision yields no practical advantage to the appellant, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCIO ELEONORA nata in GRAN BRETAGNA il 12/03/1997 avverso la sentenza del 19/04/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, limitatamente all'ammissione della costituzione di parte civile, con ogni altro consequenziale provvedimento in merito.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 aprile 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Eleonora Riccio la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per i reati di tentata rapina aggravata, tentato sequestro di persona e lesioni aggravate.2. Ha proposto ricorso Eleonora Riccio, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 78, 79 e 444, comma 2, cod. proc. pen.) nella parte in cui la sentenza "rigettava la richiesta di estromissione della parte civile avanzata dalla difesa dell'imputata", nonostante la costituzione fosse avvenuta dopo la formalizzazione dell'accordo tra le parti sull'applicazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto in difetto di interesse. Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che l'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, cosicché alla richiesta di eliminazione o riforma della decisione gravata deve conseguire un risultato vantaggioso: «la valutazione dell'interesse ad impugnare, allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato, va operata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso» (Sez.
U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953). Nel caso di specie l'imputata non ha rappresentato alcun interesse ad una pronunzia che escludesse la parte civile, in favore della quale non vi è stata condanna alle spese processuali (proprio perché costituitasi dopo che le altre parti avevano raggiunto l'accordo), considerato che la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia nel giudizio civile, in ragione di quanto espressamente disposto dall'art. 445, comma 1-bis, del codice di rito. Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta concordata di applicazione di pena, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, con specifico riguardo al caso in cui la costituzione sia stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. e non già in caso di udienza preliminare (Sez.
U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356; più di recente v. Sez. 5, n. 48342 del 28/6/2018, G., Rv. 274141).
4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.