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Sentenza — n. 45278/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45278/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 maggio 2022 il Tribunale di Locri, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava a Ivan Cricelli la pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e 1.000 di multa per il reato ex artt. 81 e 493-ter cod. pen. Ha proposto ricorso Ivan Cricelli, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, erroneamente calcolata quanto alla diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione per il rito.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45278/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., applicava a Ivan Cricelli la pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e 1.000 di multa per il reato ex artt. 81 e 493-ter cod. pen. Ha proposto ricorso Ivan Cricelli, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, erroneamente calcolata quanto alla diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione per il rito.

Parole chiave

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pagamento a rate modalità di calcolo dell'ammenda abuso di carte-chèques inquadramento del credito offesa al credito sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
pen.) e che, in caso di applicazione della pena su richiesta, la stessa è «diminuita fino a un terzo» (art. 444 cod. proc. pen.).
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Testo completo

A A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: CRICELLI IVAN nato a SIDERNO il 27/03/1984 avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE DI LOCRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2022 il Tribunale di Locri, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava a Ivan Cricelli la pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e 1.000 di multa per il reato ex artt. 81 e 493-ter cod. pen.

2. Ha proposto ricorso Ivan Cricelli, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, erroneamente calcolata quanto alla diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione per il rito.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che non consente l'impugnazione per motivi concernenti non la illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, bensì profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr., ex plurímís, Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, Di Bernardo, Rv. 276509;

Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Nel caso di specie, peraltro, non si riscontra il denunciato errore di calcolo, considerato che la diminuzione della pena, in caso di riconoscimento di una circostanza attenuante, è dalla legge quantificata «in misura non eccedente un terzo» (art. 65 n. 3 cod. pen.) e che, in caso di applicazione della pena su richiesta, la stessa è «diminuita fino a un terzo» (art. 444 cod. proc. pen.).

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d