Sentenza — n. 45158/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SALZILLO FRANCESCO n. a Caserta il 20/10/1976 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 19/5/2022 -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. EttorePedicini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso -uditi i difensori, Avv.ti Diana e Letizia, i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Napoli annullava il provvedimento genetico emesso dal Gip in data 22/2/2022 in relazione ai capi 36, 37, 38 della rubrica provvisoria e riqualificava il delitto ex art. 416 bis cod.pen. ascritto al Salzillo sub 1) nell'ipotesi di concorso esterno, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Salzillo, Avv.Pasquale Diana, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 121,125,178 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod.pen, art. 121 cod. proc. pen, art. 274 cod.proc.pen; Sentenza — n. 45158/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a) La violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 110,416 bis cod.pen. La difesa riprende ed approfondisce il primo motivo del ricorso principale evidenziando che le dichiarazioni dei collaboratori risultano in contrasto laddove inseriscono l'indagato ciascuno in un diverso contesto. L'ordinanza impugnata si è limitata a riportare le propalazioni rese da Barbato, Schiavone Iavarazzo, Maiello senza operarne la dovuta valutazione, senza provvedere alla ricerca di riscontri e senza considerare che il riferimento di Schiavone all'aggiudicazione di una gara di appalto in Sant'Arpino risulta smentito per via documentale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SALZILLO FRANCESCO n. a Caserta il 20/10/1976 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 19/5/2022 -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. EttorePedicini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso -uditi i difensori, Avv.ti Diana e Letizia, i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Napoli annullava il provvedimento genetico emesso dal Gip in data 22/2/2022 in relazione ai capi 36, 37, 38 della rubrica provvisoria e riqualificava il delitto ex art. 416 bis cod.pen. ascritto al Salzillo sub 1) nell'ipotesi di concorso esterno, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Salzillo, Avv.Pasquale Diana, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 121,125,178 lett.
c) cod.proc.pen., nonché degli art. 110, 416 bis cod.pen. e connesso vizio di motivazione Il difensore sostiene che i giudici cautelari hanno omesso di motivare in relazione a specifiche doglianze proposte con la memoria depositata nel corso dell'udienza camerale con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata per effetto della violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza del ricorrente, garantito anche attraverso il dettato normativo dell'art. 121 cod. proc. pen. Aggiunge il difensore che risultano del tutto insufficienti ai fini del giudizio di gravità indiziaria gli elementi richiamati dal Tribunale a sostegno del concorso esterno del prevenuto nell'addebito associativo in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche, prive di riscontri e assai risalenti nel tempo.
Dopo aver riportato i passaggi salienti delle dichiarazioni dei collaboratori Nicola Schiavone, Francesco Barbato, Maiello Raffaele, il ricorrente sottolinea che le stesse risultano tutt'altro che convergenti e inidonee a riscontrarsi reciprocamente, mostrando quale unico tratto comune la riferita vicinanza del Salzillo a Dante Apicella, elemento che in mancanza di adeguati riscontri non giustifica la ritenuta gravità indiziaria per il delitto ex artt. 110,416bis cod.pen. Infatti, sebbene il prevenuto svolgesse attività di imprenditore edile operando con una propria ditta fino al 2013 e successivamente collaborando con la Ludo Appalti del cugino Fontana Luca, quest'ultima non ha mai assunto appalti nella zona di Casal di Principe e comuni limitrofi.
Quanto ai rapporti con Apicella Dante i contatti non risultano frequenti e la conversazione intercettata nel maggio 2019 dimostra che l'interlocutore non era a conoscenza delle opere che il Salzillo stava realizzando. L'indagato, invece, intratteneva un rapporto di amicizia e collaborazione con Apicella Pietro, soggetto incensurato, con il quale -alla stregua delle risultanze intercettive- si intratteneva su questioni legate all'espletamento di lavori edili. A dimostrazione dell'assoluta genericità delle propalazioni dei collaboratori il difensore segnala che non risultano indicati episodi specifici nei quali il Salzillo, operando per conto di Apicella, abbia concretamente realizzato l'interesse del clan dei casalesi; ribadisce l'assenza di elementi di riscontro estrinseco ed evidenzia l'impossibilità di ricondurre al concorso esterno manifestazioni di contiguità compiacente, di vicinanza o disponibilità verso membri del sodalizio non accompagnate da attività che abbiano oggettivamente contribuito al consolidamento del sodalizio; 2.2 la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione avendo il Tribunale ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari senza tenere in conto, ai fini della valutazione dell'attualità e concretezza del rischio di recidiva, che le dichiarazioni dei collaboratori si collocano in epoca antecedente il loro arresto, avvenuto negli anni 2010/2012, mentre le intercettazioni attestano esclusivamente rapporti commerciali e lavorativi, peraltro temporalmente limitati.
La collocazione temporale delle condotte contestate e il sostanziale stato di incensuratezza dell'indagato dovevano condurre ad escluderne la pericolosità con conseguente revoca della misura imposta. 3.In data 26 settembre 2022 l'Avv. Ferdinando Letizia depositava motivi aggiunti, nei quali ha dedotto:
a) La violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 110,416 bis cod.pen. La difesa riprende ed approfondisce il primo motivo del ricorso principale evidenziando che le dichiarazioni dei collaboratori risultano in contrasto laddove inseriscono l'indagato ciascuno in un diverso contesto. L'ordinanza impugnata si è limitata a riportare le propalazioni rese da Barbato, Schiavone Iavarazzo, Maiello senza operarne la dovuta valutazione, senza provvedere alla ricerca di riscontri e senza considerare che il riferimento di Schiavone all'aggiudicazione di una gara di appalto in Sant'Arpino risulta smentito per via documentale.
Difetta, pertanto, l'oggettiva verifica circa il vantaggio che il Salzillo avrebbe apportato al clan dei casalesi. Aggiunge il difensore che nella specie difettano i presupposti strutturali per poter ritenere il concorso esterno, mancando l'indicazione dei lavori che il clan avrebbe fatto aggiudicare alla ditta dell'indagato, il riscontro estrinseco ed individualizzante alle dichiarazioni dei collaboratori, il riscontro sull'unico appalto di cui ha riferito Schiavone Nicola, il riscontro sui contatti con Dante Apicella in relazione ai rapporti di lavoro ed economici, la valutazione del contenuto delle conversazioni con Apicella Pietro.
L'assenza di prova circa l'esistenza di un rapporto sinallagnnatico incentrato su un sistema caratterizzato da reciproci vantaggi economici e professionali avrebbe dovuto condurre all'esclusione della gravità indiziaria in relazione all'addebito associativo così come riqualificato. RITENUTO IN DIRITTO 1.Le censure svolte nel primo motivo del ricorso principale e in sede di motivi aggiunti in punto di gravità indiziaria sono infondate. Deve innanzitutto darsi atto dell'assoluta genericità delle deduzioni in ordine all'asserita pretermissione delle questioni sviluppate nella memoria difensiva depositata in sede di riesame dal momento che il ricorrente non ha specificato di quali rilievi, dotati di decisiva rilevanza, l'ordinanza impugnata abbia trascurato l'esame. 1.1 II Tribunale cautelare, dopo aver richiamato l'imponente ordinanza genetica quanto all'illustrazione dei singoli elementi indiziari non attinti da contestazione difensiva, ha evidenziato che alla base della incolpazione associativa mossa al prevenuto si pongono le dichiarazioni dei c.d.g. e gli esiti delle captazioni telefoniche che alle prime danno riscontro.
Ha, quindi, citato le dichiarazioni di Raffaele Maiello, Francesco Barbato, Nicola Schiavone, Mario Iavarazzo, i quali 0L, hanno tutti descritto il prevenuto quale imprenditore legato alla fazione degli Schiavone del clan dei casalesi: il Maiello ha dichiarato già nel 2013 che "ultimamente" il Salzillo "si era legato a Carmine Schiavone, reggente del clan"; Barbato si è espresso nel senso che l'indagato "collaborava attivamente con Dante Apicella", stretto collaboratore di Schiavone Nicola cl. 54 nell'attività imprenditoriale edile; Nicola Schiavone cl. 79 ha analogamente descritto il prevenuto come "uno degli imprenditori dei quali Dante Apicella si è servito per le attività inerenti il controllo e l'aggiudicazione degli appalti" mentre Iavarazzo Mario definiva l'indagato quale imprenditore legato al clan dei casalesi fin da quando l'impresa edile di famiglia era gestita dal padre e indicava nell'Apicella colui il quale "lo ha sponsorizzato facendolo crescere", parlando, altresì, di abituale frequentazione intrattenuta sia con Dante che con i nipoti Pietro e Bernardo.
L'ordinanza impugnata ha tratto elementi di adeguato riscontro alle propalazioni dei collaboratori dalle intercettazioni ambientali, evidenziando in particolare che dalla conversazione del 2/7/2019 tra Schiavone Nicola cl. 78 e il fratello Massimiliano consta che i colloquianti erano a conoscenza della società di fatto esistente tra Apicella Pietro e Salzillo Francesco, i quali gestivano mediante società intestate a terzi lavori pubblici per 7/8 milioni di euro, circostanze emergenti anche dalla successiva intercettazione del 12/8/2019 tra Schiavone Nicola e Apicella Dante. 2.Infondati s'appalesano i rilievi circa l'assenza di riscontri individualizzanti in relazione alle dichiarazioni di Schiavone sul "lavoro" procurato a Salzillo nel Comune di S. Arpino, giacché -come evidenziato dall'ordinanza impugnata- il mancato rinvenimento di appalti a nome del prevenuto è emergenza inidonea a smentire il collaboratore, il quale parla genericamente di "lavoro", espressione riferibile anche a subappalti non autorizzati ovvero ad appalti assegnati a società di comodo.
In materia di riscontri va, inoltre, osservato che, atteso il thema probandum, costituito dalla collaborazione funzionale agli interessi associativi nel settore dell'imprenditoria edile prestata dal prevenuto, le dichiarazioni dei collaboratori, tutti intranei al sodalizio e a diretta conoscenza delle circostanze riferite, hanno attitudine a riscontrarsi reciprocamente. Il Tribunale del riesame ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno dell'imprenditore colluso, procedendo ad uno scrutinio delle doglianze difensive contenutisticamente adeguato rispetto alle necessità giustificative proprie della fase cautelare sia con riguardo al requisito della gravità indiziaria che alla qualificazione giuridica del fatto ( si richiama sul punto la fattispecie analoga analizzata da Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, dep. 2001, Rv. 219244).3.A parere del Collegio risultano, invece, fondate le censure in punto di esigenze cautelari.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto l'esistenza di un concreto ed attuale rischio di recidivanza a carico del prevenuto, valorizzando "il lungo lasso di tempo in cui Salzillo ha operato in stretta collaborazione con gli Apicella ", testimoniato" ancora" dalle intercettazioni telefoniche del luglio 2019" che danno conto della piena operatività delle strutture imprenditoriali riferibili all'indagato" ed ha stimato adeguata la misura autodetentiva al fine di neutralizzare il rischio di reiterazione. La trama giustificativa del trattamento cautelare appare, invero, lacunosa ove si tenga conto che, come segnalato dalla difesa, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fanno riferimento a vicende che si collocano temporalmente in epoca anteriore al loro arresto, il più recente dei quali è quello di Maiello Raffaele, risalente al 2012, e l'attualizzazione della condotta è stata operata in forza di intercettazioni ambientali del 2019, che attestano l'esistenza di cointeressenze imprenditoriali tra il prevenuto e Apicella Pietro. 3.1 Se indubbiamente la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia stata contestata ovvero ritenuta la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, questa Corte ha, nondimeno, da tempo chiarito che la stessa può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Rv. 250360), indicando tra le circostanze idonee a revocare in dubbio la probabile reiterazione del contributo causale offerto dall'indagato e, con essa, l'attualità delle esigenze di cautela, anche il tempo trascorso dai fatti e l'eventuale contegno indicativo della presa di distanza del medesimo dalla realtà malavitosa locale (Sez. 1, n. 42431 del 16/09/2013, Rv. 256986;
Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Rv. 264209; Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900). Il Tribunale cautelare non ha tenuto conto della necessità di conformare la valutazione sul trattamento cautelare all'intervenuta riqualificazione dell'addebito associativo alla stregua di concorso esterno, fattispecie che esclude il vincolo e l'affectio societatis, in quanto è pacifica acquisizione giurisprudenziale che la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria e le due fattispecie costituiscono fenomeni del tutto alternativi tra loro (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264625; n.35185 del 21/9/2020, Rv. 280458-02; nello stesso senso Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475).L'intervenuta riqualificazione del titolo cautelare imponeva, pertanto, una più penetrante e persuasiva disamina dei contributi forniti dall'indagato al sodalizio e della loro perinnetrazione temporale, non potendo farsi automatica applicazione nella specie dei principi in materia di permanenza del reato elaborati in relazione alla figura del partecipe, e la conseguente verifica circa la ricorrenza di pericula libertatis secondo i parametri prognostici innanzi richiamati. 4.Le rilevate criticità impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di