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Ordinanza — n. 45152/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against preliminary investigation sentencing dismissed for abstract grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the sentence was disproportionate to the minor crime, but the court rejected this as an abstract and generic complaint. The ruling relied on Article 448 of the Code of Criminal Procedure, which strictly limits appeals against sentencing to specific statutory grounds, excluding general dissatisfaction with the penalty's severity.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing under Art. 444 are inadmissible if based on abstract or generic complaints regarding the proportionality of the penalty, as only specific statutory grounds listed in Art. 448(2-bis) are permitted.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility proportionality of sentence abstract grounds complaint Art. 448 Code Criminal Procedure preliminary investigation sentencing motivi di cassazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 20/5/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a ERRABAHY MOSTAFA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 20/5/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
a ERRABAHY MOSTAFA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRABAHY MOSTAFA nato il 06/07/1995 avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 20/5/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a ERRABAHY MOSTAFA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione in ordine alla sproporzione della pena con riferimento alla modesta gravità del reato commesso. La doglianza, peraltro formulata in termini astratti e generici, non è consentita. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la 1 fr richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d