Cassation appeal against preliminary investigation sentencing dismissed for abstract grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the sentence was disproportionate to the minor crime, but the court rejected this as an abstract and generic complaint. The ruling relied on Article 448 of the Code of Criminal Procedure, which strictly limits appeals against sentencing to specific statutory grounds, excluding general dissatisfaction with the penalty's severity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing under Art. 444 are inadmissible if based on abstract or generic complaints regarding the proportionality of the penalty, as only specific statutory grounds listed in Art. 448(2-bis) are permitted.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRABAHY MOSTAFA nato il 06/07/1995 avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 20/5/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a ERRABAHY MOSTAFA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione in ordine alla sproporzione della pena con riferimento alla modesta gravità del reato commesso. La doglianza, peraltro formulata in termini astratti e generici, non è consentita. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la 1 fr richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d