Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45151/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45151/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45151/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell'art. 640 cod. pen. così che, in conclusione, la pena complessivamente applicata, nella quale è calcolato un aumento per la continuazione, sarebbe illegale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 599 bis cod. proc. pen, art. 640 cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 599 comma 4 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. così che, in conclusione, la pena complessivamente applicata, nella quale è calcolato un aumento per la continuazione, sarebbe illegale.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa licenziamento immediato per truffa truffa all'assistenza sociale pena convenzionale sanzioni pecuniarie indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 599 bis cod. proc. pen
art. 640 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell'art. 640 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, 1 fr ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez.
art. 129 cod. proc. pen
Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa ciej presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLA FABRIZIO AIELLO nato a NAPOLI il 21/07/1990 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 17/3/2022, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., preso atto dell'accordo delle parti, ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 17/2/2021 e ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di LANGELLA FABRIZIO per i reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell'art. 640 cod. pen. così che, in conclusione, la pena complessivamente applicata, nella quale è calcolato un aumento per la continuazione, sarebbe illegale.

2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, 1 fr ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa ciej presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853). Nel caso di specie, d'altro canto, risulta la querela della persona offesa del reato, Andrea De Domincis (cfr. sentenza di primo grado). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co