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Ordinanza — n. 44901/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because conditional sentence suspension was waived by the defense during the plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense had explicitly waived the request for conditional sentence suspension during the plea agreement. The defense argued for a suspended sentence, but the appellate court found no record of this request in the hearing minutes. Consequently, the court ruled that raising this issue post-agreement constituted a waived ground not permitted under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In appeals against plea agreements, claims regarding waived conditions such as conditional sentence suspension are inadmissible as they fall outside the scope of permissible grounds for cassation review.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived defense request conditional sentence suspension inadmissible cassation procedural waiver pene condizionali sospensione di pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
1.1 La corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno 2022, applicava ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 606 c.p.p.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod.proc.pen
1.1 La corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno 2022, applicava ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla leg.ge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI GENNARO nato a NAPOLI il 12/10/1985 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno 2022, applicava ex art. 599 bis cod.proc.pen. a Damiani Gennaro la pena concordata fra le parti di anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 700,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione di legge per non avere il giudice disposto la sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla leg.ge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

E nel caso in esame dalla lettura del verbale di udienza dinanzi al giudice di appello non risulta affatto che la difesa avesse richiesto nella pena concordata anche il beneficio della sospensione condizionale che, pertanto, rientrando tra i motivi rinunciati non può essere oggetto di motivo di ricorso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2022 L CONSIGLIE T. IL PRESIDENTE Pr Messini D'Agostini DEPOSITATO