Cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible for lack of proper grounds under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio De Grisantis against a Brindisi court plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued for a lack of reasoning regarding the judge's failure to consider conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such appeals are strictly prohibited by established case law and must be dismissed without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it merely deduces the judge's failure to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GRISANTIS ANTONIO nato a BARI il 27/06/1963 avverso la sentenza del 15/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il GIP del TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza in data 15/05/2022, applicava nei confronti di DE GRISANTIS ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 628, 610, 635 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando difetto di motivazione x art. 606 lett.
c) ed e) cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pe.n., la condanna del ricorrente al pagamento_ delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2022 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Piero Messini D'Agostini i/ l i ' /-f ti LI DEPOSITATO IN CANCELL