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Ordinanza — n. 44893/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic lack of motivation regarding waived appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense raised generic complaints about the lack of motivation regarding grounds that had been waived. The appellant argued the lower court failed to explain its reasoning, but the court noted that such arguments do not constitute valid grounds for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on a settlement agreement, cassation is limited to challenges regarding the parties' intent, prosecutor consent, or divergent pronouncements, excluding complaints about waived grounds, non-evaluation of acquittal conditions, or sentencing errors not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement appeal waived grounds of appeal lack of motivation procedural penalty difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BAJRIC MICHELE n. a Bovolone il 17/9/1995 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 25/3/2022 - dato atto degli avvisi alle parti -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del concordato tra le parti, qualificato il fatto ascritto come tentata rapina impropria, rideterminava la pena inflitta a Bajric Michele in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 280,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giampaolo Cazzola, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze esposte nell'atto di appello.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in forma del tutto generica l'omessa motivazione in relazione ai motivi oggetto di rinunzia. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Pre