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Sentenza — n. 44738/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva respinto la richiesta presentata nell'interesse di Marasciulo Saverio, detenuto agli arresti domiciliari in quanto indagato per rapina, di poter svolgere attività lavorativa. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Marasciulo, censurando la motivazione del Tribunale con la quale si era ritenuto che la concessione dell'autorizzazione avrebbe snaturato la misura applicata all'indagato: infatti, Marasciulo avrebbe svolto attività lavorativa esclusivamente presso la sede legale dell'azienda e isolato dagli altri lavoratori. 1.2 Quanto allo stato di assoluta indigenza, il difensore rileva che Marasciulo era agli arresti domiciliari presso una abitazione nella quale conviveva con la madre ottantaduenne, che aveva un quadro clinico estremamente serio e compromesso, e non aveva alcuna capacità reddituale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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permesso di famiglia attività lucrativa sufficiente al bisogno statuto di dimora soggiorno settimanale lavoro a domicilio aiuto a domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARASCIULO SAVERIO nato a MONOPOLI il 19/10/1994 avverso l'ordinanza del 17/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva respinto la richiesta presentata nell'interesse di Marasciulo Saverio, detenuto agli arresti domiciliari in quanto indagato per rapina, di poter svolgere attività lavorativa. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Marasciulo, censurando la motivazione del Tribunale con la quale si era ritenuto che la concessione dell'autorizzazione avrebbe snaturato la misura applicata all'indagato: infatti, Marasciulo avrebbe svolto attività lavorativa esclusivamente presso la sede legale dell'azienda e isolato dagli altri lavoratori. 1.2 Quanto allo stato di assoluta indigenza, il difensore rileva che Marasciulo era agli arresti domiciliari presso una abitazione nella quale conviveva con la madre ottantaduenne, che aveva un quadro clinico estremamente serio e compromesso, e non aveva alcuna capacità reddituale.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso sovrappone una inammissibile valutazione di merito a quella operata dal Tribunale, che ha rilevato che Marasciulo, indagato per rapina aggravata e con un curriculum criminale di notevole spessore, se autorizzato ad espletare l'attività lavorativa richiesta, avrebbe la possibilità di incontrare nurrfrose persone (clienti e colleghi) senza alcuna possibilità di controllo, così frustrando le esigenze sottese all'istituto degli arresti domiciliari. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, deve essere ribadito che "in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato" (Sez.2, sentenza n. 53646 del 22/09/2016 Condorelli, Rv. 268852). 2 A'n\-rs Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia prodotto documentazione da cui risulti lo stato di indigenza, essendosi limitato ad affermare in ricorso di non avere capacità reddituali.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cas