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Sentenza — n. 44736/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, ruling review limited to legal logic not factual re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's request to re-evaluate the evidence regarding alleged mafia association and the necessity of pre-trial detention. The defense argued that the lower court erred in assessing the presumption of danger to liberty and the relevance of intercepted conversations, while the prosecution maintained the evidence supported the charges. The court held that its review is strictly limited to verifying the logical consistency of the lower court's reasoning, prohibiting any re-examination of factual findings or probatory weight.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of detention orders is restricted to verifying the legal basis and logical congruence of the lower court's reasoning, excluding any re-evaluation of facts or probatory evidence.

Parole chiave

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pre-trial detention review mafia association charges presumption of danger logical consistency standard inadmissible appeal probatory evidence assessment Cassation jurisdiction limits favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 275 cod. proc. pen.
1.2 IL difensore lamenta l'erronea valutazione della sussistenza del periculum libertatis, considerato che la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rímessione in libertà dell'indagato o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 275 cod.proc.pen
1.2 IL difensore lamenta l'erronea valutazione della sussistenza del periculum libertatis, considerato che la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen.
art. 275 comma 3 cod.proc.pen
1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., osservando come il tempo trascorso dai fatti non abbia determinato modificazioni sostanziali del controllo criminale del clan sulla zona di riferimento.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011
Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/03/1995
Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007
Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PYLYPENKO LYUDMYLA nato il 09/08/1968 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagata, Avv.CELESTINO GENTILE, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 giugno 2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Pylypenko Lyudmyla avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale all'indagata era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, deducendo che si assumeva che la ricorrente fosse soggetto organicamente inserito in associazione mafiosa richiamando il contenuto dei colloqui intercorsi con il marito, Olimpio Michele , mentre dagli stessi non vi era alcun elemento che consentisse di affermare che la Pylypenko avesse prestato un contributo all'esistenza ed al rafforzamento della stessa; ammesso che la Pylypenko fosse a conoscenza della provenienza illecita delle somme di denaro percepite dal marito, ciò non pareva sufficiente ad affermare una sua partecipazione alla condotta delittuosa posta in essere dallo stesso, tanto che non le erano stati contestati reati fine ascritti al marito; inoltre, la ricorrente non aveva partecipato ai colloqui tra il marito e le persone che andavano a trovarlo, né era significativo il fatto che avesse ricevuto somme di denaro quando lo stesso era in ospedale; né a conclusioni diverse si poteva pervenire in base ai colloqui intrattenuti dalla Pylypenko all'interno della struttura penitenziaria in seguito all'arresto del marito.

Il difensore censura inoltre l'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto di poter ravvisare nella condotta della ricorrente l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa e aveva ritenuto fondate anche le contestazioni di riciclaggio e truffa ai danni dell'I.N.P.S. 1.2 IL difensore lamenta l'erronea valutazione della sussistenza del periculum libertatis, considerato che la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen. non esimeva il giudice dal valutare la sussistenza delle esigenze coercitive, soprattutto quando si discuteva di contestazioni chiuse e risalenti nel tempo e vi era prova della cessazione della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760); la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez.

U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha evidenziato la collaborazione fornita nella gestione degli affari illeciti del clan retto da Olimpio Michele della Pypylenko, che informava il marito delle attività in corso ricevendo poi le disposizioni per gli affiliati, sia quando lo stesso si trovava in Piemonte in regime di detenzione domiciliare che dopo il suo rientro in carcere, come risulta dalle numerose conversazioni intercettate; dalle conversazioni è risultata anche la sussistenza degli indizi relativi ai reati di riciclaggio e truffa, per i quali peraltro era stata chiesta soltanto l'esclusione dell'aggravante, su cui vi è congrua motivazione a pag.5 dell'ordinanza impugnata. 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., osservando come il tempo trascorso dai fatti non abbia determinato modificazioni sostanziali del controllo criminale del clan sulla zona di riferimento.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rímessione in libertà dell'indagato o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a