Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Carbone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant complained about the lack of reasoning regarding the declaration of non-punishability in the first-instance judgment. The court rejected the appeal because the grounds raised did not fall within the specific exceptions permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE EMANUELE nato a NAPOLI il 05/06/1999 avverso la sentenza del 18/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Pesaro ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesti; dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CARBONE Emanuele, lamentando la omessa motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 Il Consiglier stensore Il Presiden