Cassation appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use a special court-appointed lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Zhou Wenda's appeal inadmissible because he personally filed the petition without a qualified defense attorney. Although the lower court confirmed his criminal liability for receipt, the appellant argued a violation of procedural rights. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, appeals must be signed by a special court lawyer, and personal filing renders the request void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against any judicial decision must be signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU WENDA nato il 08/05/1990 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 dicembre 2020 dal Tribunale di Napoli in relazione a fattispecie di ricettazione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato ZHOU Wenda. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 129 codice di procedura penale.
3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 Il Consigl estensore Il Pres