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Ordinanza — n. 44730/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Salinitro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment and excessive sentencing, but the court ruled these grounds were not permitted under the amended Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the cited reasons did not relate to the expression of the defendant's will, the correlation with the judgment, or the legal qualification of the act.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals based on grounds such as the non-existence of non-punishment causes or excessive base sentencing if they do not pertain to the defendant's will, lack of correlation with the judgment, or legal misqualification of the facts.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure non-punishment causes excessive base sentencing procedural costs and fine correlation with judgment legal qualification of facts impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Genova, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesti dalle parti.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con il primo motivo,i1 ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod proc pen e l'eccessività della pena base.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art.
Art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103
Con il primo motivo,i1 ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod proc pen e l'eccessività della pena base.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALINITRO DANIELE nato a GENOVA il 12/09/1984 avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Genova, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesti dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SALINITRO Daniele. 2.1. Con il primo motivo,i1 ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod proc pen e l'eccessività della pena base.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alle suesposte considerazioni consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 Il Consigli re estensore Il Presid