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Ordinanza — n. 44729/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of grounds and lack of statutory reviewability under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for review and raised issues not permitted by law. The appellant complained about the existence of the crime and sentencing responsibility, but the appellate court had already allowed a plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that only objections regarding the party's will to accept the agreement are reviewable, while waived grounds and acquittal conditions are excluded from cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a plea agreement sentence under Art. 599-bis is inadmissible for waived grounds and acquittal conditions, allowing review solely on the party's will to accept the agreement.

Parole chiave

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plea agreement appeal waiver of grounds inadmissibility cassation Art. 599-bis CPP procedural waiver revisione della sentenza penale motivi di cassazione concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Law n. 103/2017
art. 599-bis cod. proc. pen
Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019
Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBINO FRANCESCO nato a VITTORIA il 22/06/1978 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente ad alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, TROMBINO Francesco. 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo D) e sulla relativa penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 23 settembre 2022 Il Consi iere estensore