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Ordinanza — n. 44726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDITO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/05/1978 avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2021, riducendo la pena inflitta a Cardito Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1 e 3, n. 1 cod. pen.; 110, 582 e 585 cod. pen.; 110 e 624 bis cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare la mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, era stato oggetto di rinuncia in sede di definizione della pena concordata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2021, riducendo la pena inflitta a Cardito Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1 e 3, n. 1 cod. pen.; 110, 582 e 585 cod. pen.; 110 e 624 bis cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare la mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, era stato oggetto di rinuncia in sede di definizione della pena concordata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pena massima proporzionalità della pena pena pecuniaria non riscuotibile rinuncia al dibattimento orale errore nella commisurazione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.i.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDITO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/05/1978 avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2021, riducendo la pena inflitta a Cardito Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1 e 3, n. 1 cod. pen.; 110, 582 e 585 cod. pen.; 110 e 624 bis cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare la mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, era stato oggetto di rinuncia in sede di definizione della pena concordata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigli e Estensore