Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44725/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Kristian Sejdovic, personally submitted the petition rather than through a qualified lawyer. The court noted that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, such appeals must be signed by defense attorneys registered with the Special Roll of the Court of Cassation. Consequently, the court rejected the petition and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals against any type of judicial decision must be signed by defense attorneys registered in the Special Roll of the Court of Cassation; a personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense attorney special roll registration procedural costs award petizione in giudizio azione mobiliare opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv.
Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017
272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv.
Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017
271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC KRISTIAN - C.U.I. 05TABW6 nato a ROMA il 17/07/2002 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma previa derubricazione dei reati contestati con riferimento ai veicoli Fiat Iveco e Fiat Scudo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato SEJDOVIC Kristian personalmente. 2.1. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 22 settembre 2022 Il Consigli e estensore Il Pre