Italian Court dismisses appeal by non-authorized party for lack of standing under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dioum Serin Saliou inadmissible because he lacked legal standing to challenge the appellate court's decision. Although the appellant argued for a review of the lower court's reasoning, the court determined that under the relevant criminal procedure code, appeals must be handled directly without full examination when filed by unauthorized subjects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed by a subject lacking legal standing must be declared inadmissible and treated de plano without substantive examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUM SERIN SALIOU nato il 30/12/1998 avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 marzo 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma, in data 5 ottobre 2021, nei confronti di Dioum Serin Saliou, confermava la condanna in relazione ai reati di rapina e porto ingiustificato di un coltello riducendo le pene secondo l'accordo raggiunto dalle parti; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; -19 ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigli e Estensore Il Preside