Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of standing and missing grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Seferi Eduart inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a personal appeal regarding conviction and sentencing, but the court found no legal basis for such a filing. Consequently, the appeal was rejected because the statutory amendment of 2017 explicitly excludes personal appeals for cassation in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 54 della legge n. 103 del 2017; Art. 571, comma 1 c.p.p.: The amendment to the criminal procedure code excludes the possibility for an accused to file a personal appeal to the Court of Cassation, rendering such filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SEFERI EDUART nato a Durazzo il 12 febbraio 1982 avverso la sentenza resa il 10 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia con la sentenza impugnata ha confermato la condanna di SEFERI EDUART in ordine al reato di ricettazione. Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al giudizio di responsabilità che al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile poiché proposto da soggetto non legittimato e per assenza di motivi. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3/8/2017, intervenendo nel corpo dell'art. 571,comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
In forza di questa modifica normativa, entrata in vigore il 3 agosto 2017, il ricorso proposto personalmente da Seferi deve ritenersi inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presidente Maria Ia Borsellino Giovanna Verga - DEPOSITATO IN CANCELLER:P. SECONDA SEZI