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Ordinanza — n. 44722/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing reduction in a plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited concerned the reduction of the penalty applied within a plea agreement. The appellant challenged the specific measure of sentence reduction, arguing it was improper, while the lower court had already confirmed the agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such arguments regarding the quantitative adjustment of the penalty fall outside the permissible scope for cassation review in plea agreement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on plea agreements, cassation is admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judgment, but inadmissible for complaints regarding the specific reduction of the penalty or waived grounds.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentencing reduction cassation inadmissibility penalty mitigation procedural defect attenuazione della pena riduzione della mercede d'avvocato riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 gennaio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a Scutto Andrea in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 gennaio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a Scutto Andrea in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUTTO ANDREA nato a NAPOLI il 06/01/1994 avverso la sentenza del 07/01/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 gennaio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a Scutto Andrea in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 628, comma 1 e 3, n. 1 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare la misura della diminuzione di pena operata per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigli e Estensore él ;, Il Pres