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Ordinanza — n. 44721/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against appellate settlement sentencing as penalties are legally valid and agreed upon.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible because they challenged a sentencing decision made pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding a settlement agreement. The appellants argued for violations of sentencing laws and procedural rules, but the court noted that such grievances are excluded from cassation review when the penalty is determined within statutory limits based on party consent. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against appellate settlement sentencing are inadmissible if they concern waived grounds, lack of release conditions, or penalty determination flaws not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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appellate settlement inadmissible appeal penalty determination party consent cassation review criminal procedure court costs concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod.pen.
Art. 192 cod. proc.pen.
Ricorrono Sciacovelli Giandonato, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, Solopietro Francesco, deducendo violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e Colapietro Laura, deducendo violazione degli artt.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 192 cod. proc.pen
Ricorrono Sciacovelli Giandonato, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, Solopietro Francesco, deducendo violazione dell'art. 192 cod. proc.pen.
artt. 62 bis cod.pen
e Colapietro Laura, deducendo violazione degli artt. 62 bis cod.pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SCIACOVELLI GIANDONATO nato a Bari 1'8/1/1972 SOLOPERTO FRANCESCO Nato a Bari il 19 dicembre 1996 COLAPIETRO LAURA , nata il 23/4/1983 a Monopoli avverso la sentenza resa il 15 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bari il 19 febbraio 2021 ha confermato la responsabilità di SCIACOVELLI GIANDONATO , SOLOPERTO FRANCESCO E COLAPIETRO LAURA in ordine ai reati loro in concorso e rispettivamente ascritti e ha rideterminato la pena loro inflitta. Ricorrono Sciacovelli Giandonato, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, Solopietro Francesco, deducendo violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e Colapietro Laura, deducendo violazione degli artt. 62 bis cod.pen. e 192 cod. proc.pen..

I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di pena illegale poiché la stessa è stata determinata sull'accordo delle parti nell'ambito dei limiti edittali.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presidente Maria a Borsellino Gioyanna Verga DEPOSITATO IN C