Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Taghi Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address potential non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the specific grounds raised did not fall within the categories of admissible cassation grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGHI HICHAM nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Verona, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, TAGHI Hicham lamentando vizio di motivazione in relazione mancata applicazione della eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale. 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi in Roma, il 22 settembre 2022 Il Consig iere estensore Il Presi