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Ordinanza — n. 44717/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to calculation errors in agreed sentence not constituting illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence based on calculation errors in mitigating circumstances. The appellant argued that the court incorrectly applied statutory reductions, yet the court found no legal illegality since the final agreed sentence remained unchanged. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are inadmissible if they rely solely on calculation errors in mitigating factors, provided the final sentence does not deviate from the agreement or constitute illegality.

Parole chiave

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agreed sentence calculation error mitigating circumstances inadmissible appeal procedural law modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché formulata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 28 aprile 2022, applicava nei confronti di Evacuo Pasquale la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 628, comma 1 e 3, n.1 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3, n.1 cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3, n.1 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 28 aprile 2022, applicava nei confronti di Evacuo Pasquale la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani
Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv.
Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis
275915 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv.
Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella
268850 - 0; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVACUO PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/04/1996 avverso la sentenza del 28/04/2022 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 28 aprile 2022, applicava nei confronti di Evacuo Pasquale la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3, n.1 cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché formulata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'illegalità della pena applicata, per l'errata determinazione delle diminuzioni sulla pena base, avendo riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata aggravante, operando una solo diminuzione pari ad un terzo, è proposto per ragioni non consentite, in quanto la pena come concordata, pur se frutto dell'errore nel calcolo delle diminuzioni conseguenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti, non può dirsi illegale - potendosi determinare la diminuzione di entrambe le circostanze attenuanti, nella misura complessiva di un terzo rispetto alla pena base - (e ciò in quanto «anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale»:

Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850 - 0; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consiglir Estensor