Italian court dismisses appeal against sentence for being filed outside statutory grounds under Art. 448.2bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the GIP's sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the nullity of the sentence due to a lack of reasoning, but the court found this motive irrelevant as it did not align with the required grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence imposing a penalty must be lodged within the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis; appeals based on other grounds, such as alleged lack of reasoning, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOCI BESMIR nato il 07/06/1988 avverso la sentenza del 17/02/2022 del GIP del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con sentenza in datal7 febbraio 2022, applicava nei confronti di Doci Besmir la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., 73, comma 5, d.p.r. 309/90; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché formulata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, è proposto per ragioni non consentite (in quanto diverso dai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza:
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consiglier p Estensore u) Il Presidente