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Ordinanza — n. 44711/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding legal qualification and sentencing in a settlement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a settlement judgment that reduced a sentence for attempted theft, arguing errors in legal qualification and sentencing. The court ruled that grievances regarding the specific legal characterization of the crime and the sentencing calculation fall outside permissible grounds for cassation in settlement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen. In appeals based on settlement agreements, only grievances concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and divergent content are admissible; complaints regarding legal qualification errors or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal legal qualification error sentencing calculation grievance cassation inadmissibility attempted theft reduction attenuazione della pena riconsiderazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 settembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.
Art. 648 cod. pen.
del Tribunale di Napoli in data 14 aprile 2021, riducendo la pena inflitta a Ercole Vittorio in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 settembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
art. 648 cod. pen
del Tribunale di Napoli in data 14 aprile 2021, riducendo la pena inflitta a Ercole Vittorio in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLE VITTORIO nato il 13/05/1997 avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 settembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 14 aprile 2021, riducendo la pena inflitta a Ercole Vittorio in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasf usi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare l'errata qualificazione giuridica del reato di cui al capo C) quale ipotesi di ricettazione, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità, vertendosi in sostanza nella doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il ConsigliE/FA Estensore Il