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Ordinanza — n. 44710/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of standing and missing grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Cardella Rosario inadmissible. The defendant argued for a personal appeal regarding conviction and sentencing, but the court found no legal standing and no valid grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 54 legge 103/2017; Art. 571 comma 1 c.p.p.: The appeal must be filed by a legally authorized person; a personal appeal by the accused is inadmissible if it lacks statutory grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing absence of appeal grounds procedural law modification court costs award motivi di cassazione ricorso per cassazione modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 54 della legge n. 103 del 2017
L'art. 1, comma 54, della legge n.
Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3/8/2017, intervenendo nel corpo dell'art. 571,comma 1, cod.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CARDELLA ROSARIO nato a Milano il 5 dicembre 1975 avverso la sentenza resa il 26 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata ha confermato la condanna di Cardella Rosario in ordine al reato di truffa aggravata. Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al giudizio di responsabilità che al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile poiché proposto da soggetto non legittimato e per assenza di motivi. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3/8/2017, intervenendo nel corpo dell'art. 571,comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

In forza di recente modifica normativa, entrata in vigore il 3 agosto 2017, il ricorso proposto personalmente da Cardella deve ritenersi inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela rsellino Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELL