Ordinanza — n. 44704/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 05/04/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Ramy Hicham la pena di mesi otto di reclusione per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 635 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 635 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Ramy Hicham la pena di mesi otto di reclusione per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 635 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. (capo B).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto personalmente da Ramy Hicham, nato in Marocco il 04/08/1986 avverso la sentenza n. 2752/21 in data 05/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 05/04/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Ramy Hicham la pena di mesi otto di reclusione per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 635 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. (capo B).
2. Avverso la predetta sentenza, Ramy Hicham ha proposto personale ricorso in cassazione, sottoscrivendolo in proprio.
3. Il ricorso è inammissibile. Invero, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1