Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44704/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44704/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 05/04/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Ramy Hicham la pena di mesi otto di reclusione per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 635 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. (capo B).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, artt. 635 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Ramy Hicham la pena di mesi otto di reclusione per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 635 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. (capo B).

Parole chiave

Generato dall'IA
azione civile risarcimento per atto illecito danneggiamento perseguimento penale per diffamazione minaccia nel diritto penale diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 05/04/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 635 cod. pen
nei confronti di Ramy Hicham la pena di mesi otto di reclusione per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 635 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto personalmente da Ramy Hicham, nato in Marocco il 04/08/1986 avverso la sentenza n. 2752/21 in data 05/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 05/04/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Ramy Hicham la pena di mesi otto di reclusione per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 635 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. (capo B).

2. Avverso la predetta sentenza, Ramy Hicham ha proposto personale ricorso in cassazione, sottoscrivendolo in proprio.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1