Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44702/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44702/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44702/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Pere Preng propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 29 aprile 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di rapina aggravata e ricettazione 1.1 Il difensore lamenta la non corretta qualificazione giuridica del fatto, in quanto il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'aggravante dell'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. posto che, pur essendo incontroverso che il furto, trasmodato in rapina impropria, era stato commesso in un luogo di quelli di cui all'art. 624 bis, ovverossia un'abitazione, ciò nondimeno non poteva ritenersi che la rapina impropria fosse aggravata ai sensi della norma richiamata, non potendosi ritenere pertinenza dell'abitazione, ove si era verificato il furto, la pubblica via sulla quale gli autori del precedente furto nell'abitazione, avevano minacciato i derubati per agevolare la propria fuga.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod.proc.pen, art. 628 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione di domicilio reato di pericolo luogo del reato portata geografica dell'infrazione altri reati natura dell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di Pere Preng propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 29 aprile 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 628 cod.pen
per i reati di rapina aggravata e ricettazione 1.1 Il difensore lamenta la non corretta qualificazione giuridica del fatto, in quanto il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'aggravante dell'art. 628 comma 3 n.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERE PRENG nato il 14/01/1996 avverso la sentenza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Pere Preng propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 29 aprile 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di rapina aggravata e ricettazione 1.1 Il difensore lamenta la non corretta qualificazione giuridica del fatto, in quanto il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'aggravante dell'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. posto che, pur essendo incontroverso che il furto, trasmodato in rapina impropria, era stato commesso in un luogo di quelli di cui all'art. 624 bis, ovverossia un'abitazione, ciò nondimeno non poteva ritenersi che la rapina impropria fosse aggravata ai sensi della norma richiamata, non potendosi ritenere pertinenza dell'abitazione, ove si era verificato il furto, la pubblica via sulla quale gli autori del precedente furto nell'abitazione, avevano minacciato i derubati per agevolare la propria fuga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Infatti, quanto alla eccepita erronea qualificazione giuridica del fatto, si deve rilevare che l'accertamento della tesi della difesa comporterebbe una indagine di fatto preclusa nella presente sede (dal capo di imputazione non risulta che la minaccia sia stata posta in essere sulla pubblica via e nulla è stato allegato in ricorso, con conseguente genericità dello stesso); a prescindere dalla superiore considerazione, in tema di rapina impropria, il reato di cui all'art. 628 cod.pen. può dirsi consumato quando la cosa vene sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, per cui è in quel momento che deve essere valutata la sussistenza dell'aggravante.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/09/2022 Il Consigliere es