Ordinanza — n. 44651/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIBAUDO PIER CARLO nato a BORGO SAN DALMAZZO il 23/05/1962 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale nei sensi segnalati dal Presidente del collegio con nota in data 8 giugno 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44651/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIBAUDO PIER CARLO nato a BORGO SAN DALMAZZO il 23/05/1962 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale nei sensi segnalati dal Presidente del collegio con nota in data 8 giugno 2022.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIBAUDO PIER CARLO nato a BORGO SAN DALMAZZO il 23/05/1962 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale nei sensi segnalati dal Presidente del collegio con nota in data 8 giugno 2022.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 9333/2021 R.G. ricorsi (ricorrente Pier Carlo Gribaudo) e quelli del proc. n. 24914/2022, formato per la correzione ex officio del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 24277/2022. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza suindicata. Rilevato che per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 24277 del 12/4/2022, dep. il successivo 23 giugno, al parziale annullamento della sentenza impugnata non è seguita la statuizione liberatoria in ordine alle spese processuali e che tale erronea indicazione dispositiva costituisce errore materiale emendabile secondo la procedura indicata all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705); ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 24277 del 2022, sul ricorso n. 9333/21 di Gribaudo Piercarlo, nel senso che, ove è scritto "Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" deve leggersi "Rigetta nel resto il ricorso". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022. Il Consigliere Relatore ente Massimo Perrotti Giova uiotal evi DEPOSITATO IN CA