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Sentenza — n. 44642/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44642/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44642/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FENZA LUIGI nato a NAPOLI il 22/02/1954 avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 665 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44642/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.il ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio ribadisce che nei confronti dei provvedimenti relativi alla esecuzione del sequestro - e dunque anche nei confronti dei provvedimenti reiettivi delle restituzioni - il rimedio esperibile è l'opposizione al giudice dell'esecuzione, che, nel caso in esame, deve essere individuato in quello che ha disposto la misura (art. 665 cod. proc. pen.), ovvero il giudice per le indagini preliminari. Rientra infatti nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 3, Sentenza n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587 - 01).

Parole chiave

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ripristino dell'effetto sospensivo azione di rivocazione del sequestro sequestro cautelare restituzione della garanzia ripristino dello stato precedente restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 665 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FENZA LUIGI nato a NAPOLI il 22/02/1954 avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Roma dichiarava "inammissibile" la richiesta dì riesame presentata nell'interesse del Di Fenza contro il provvedimento del pubblico ministero del 4 febbraio 2022 che, dava esecuzione all'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale che aveva annullato parzialmente un decreto di sequestro probatorio. Il pubblico ministero non aveva restituito la somma di 41.870 euro, ritenendo che la stessa dovesse essere vincolata in relazione ad "altro" decreto di sequestro preventivo per equivalente, la cui legittimità era stata, peraltro, confermata dal Tribunale per il riesame.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la somma che non era stata restituita era oggetto del sequestro probatorio parzialmente annullato dal Tribunale, sicché sarebbe illegittimo imputarla ad un altro provvedimento di sequestro, di natura preventiva; inoltre si deduceva che non poteva ritenersi esaurito il potere di impugnazione avverso il provvedimento contestato in ragione del fatto che era stata già proposta istanza di riesame nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo, illegittimamente "imputato" alla somma in contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.il ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio ribadisce che nei confronti dei provvedimenti relativi alla esecuzione del sequestro - e dunque anche nei confronti dei provvedimenti reiettivi delle restituzioni - il rimedio esperibile è l'opposizione al giudice dell'esecuzione, che, nel caso in esame, deve essere individuato in quello che ha disposto la misura (art. 665 cod. proc. pen.), ovvero il giudice per le indagini preliminari. Rientra infatti nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 3, Sentenza n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587 - 01).

Circa la ripartizione di competenze tra il Tribunale per il riesame ed il giudice dell'esecuzione la Cassazione ha peraltro affermato con giurisprudenza che si condivide che in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame (Sez. 2, Sentenza n. 50169 del 11/11/2015, Nobile, Rv. 265413 - 01;

Sez. 5 - , Sentenza n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994).1.2.Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato di fronte al Tribunale per il riesame delle misure cautelare reali il provvedimento del pubblico ministero, mentre avrebbe dovuto proporre opposizione di fronte al Giudice per le indagini preliminari. Inammissibile la prima impugnazione - come rilevato correttamente dal Tribunale - è, del pari, inammissibile anche il ricorso per cassazione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gio