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Sentenza — n. 44370/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction due to victim's withdrawal of prosecution extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Luigi Stefanelli for fraud because the victim withdrew the prosecution while the appeal was pending. The defense argued for logical errors in the lower courts' reasoning regarding the defendant's intent and actions, but the Public Prosecutor deemed the appeal generic. The court ruled that the victim's formal withdrawal extinguished the criminal offense, overriding any procedural defects in the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 23 comma 8 DL 137/2020: The withdrawal of prosecution (remissione di querela) filed during a cassation appeal extinguishes the criminal offense, rendering the conviction void and taking precedence over any grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal of prosecution extinction of crime cassation appeal fraud conviction remissione di querela criminal liability procedural preclusion perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 23 comma 8 DL 137/2020

Giurisprudenza citata

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Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini
Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti
Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte
37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte; cfr., da ultimo, Cass.
Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Stefanelli Luigi, nato in Germania il 15.11.1981, contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, in data 3.11.2016, il Tribunale del capoluogo salentino aveva riconosciuto Luigi Stefanelli responsabile del delitto di truffa e, con la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Stefanelli deducendo: 2.1 manifesta illogicità della motivazione con riguardo al requisito degli artifici e dei raggiri ed al dolo iniziale: rileva che le due sentenze di merito sono pervenute alla condanna del ricorrente sulla scorta di un percorso argomentativo illogico avendo peraltro la Corte di Appello integralmente riportato e richiamato la decisione di prime cure; segnala, in particolare, la illogicità della considerazione secondo cui l'artificio ed il raggiro usato dal ricorrente sarebbe stato quello di indicare uno specifico bene che, invero, è operazione che chiunque intenda porre in vendita qualcosa deve necessariamente fare per rinvenire un possibile acquirente; aggiunge che ulteriore profilo di illogicità della motivazione è rinvenibile nella affermazione secondo cui la consegna di un bene diverso da quello promesso rappresenterebbe la prova inequivocabile della sussistenza di un "dolo iniziale" che finisce per essere desunto da un aspetto che di per sé può assumere rilievo meramente civilistico potendosi più logicamente ritenere che qualora si fosse stati in presenza di una truffa l'autore della stessa non avrebbe consegnato alcunché; rileva la manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui la Corte ha ritenuto di poter desumere il carattere dolosamente preordinato della condotta del ricorrente dal comportamento successivo dell'imputato che aveva tentato di sottrarsi alle ricerche e di guadagnare tempo ma comunque avendo risposto alle e-mail della persona offesa che lo aveva raggiunto sul suo indirizzo di posta elettronica; altrettanto illogica, secondo la difesa, è la affermazione della Corte secondo cui lo Stefanelli non avrebbe proposto una ricostruzione alternativa che si scontra con il diritto dell'imputato al silenzio e con la regola di distribuzione dell'onere della prova;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la genericità del ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sollecitando una mera rilettura degli elementi acquisiti nel corso della istruttoria;

4. in data 26.9.2022 la difesa ha trasmesso un motivo nuovo concludendo per l'annullamento della sentenza impugnato senza rinvio per intervenuta remissione della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 26.9.2022 la difesa di Luigi Stefanelli ha trasmesso una memoria con motivi nuovi allegando il verbale, redatto il giorno 12.7.2021 presso la Sezione dei Carabinieri "Veneto" di Oppeano, di remissione della querela da parte della persona offesa Filippo Nicalini oltre alla dichiarazione, depositata in data 10.12.2021 presso la Cancelleria della Corte di Appello di Lecce, con cui l'imputato ha accettato la predetta remissione.

2. E' consolidato il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).

3. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna Luigi Stefanelli al pagamento delle spese