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Sentenza — n. 44195/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44195/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 21 marzo 2022 respingeva l'istanza proposta nell'interesse di Massimiani Alessandro e Pisano Agnese ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Massimiani e Pisano, premettendo che con l'istanza i ricorrenti esponevano che, dopo aver appreso di essere indagati nell'ambito di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Pesaro, avevano nominato quale difensore di fiducia l'avv. Katia Graziani del Foro di Bologna, eleggendo domicilio presso il suo studio; visto che gli sporadici contatti con il difensore non erano stati forieri di novità, i due si erano convinti che il procedimento penale fosse stato archiviato per remissione di querela, fino a quando non era arrivato l'ordine di esecuzione della sentenza; dopo l'accesso al fascicolo, era risultato evidente che l'avv.

Regesto Legislator

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art. 629 bis cod.proc.pen, art. 415 bis cod.proc.pen, art. 625 ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 44195/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 629 bis cod.proc.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Massimiani e Pisano, premettendo che con l'istanza i ricorrenti esponevano che, dopo aver appreso di essere indagati nell'ambito di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Pesaro, avevano nominato quale difensore di fiducia l'avv. Katia Graziani del Foro di Bologna, eleggendo domicilio presso il suo studio; visto che gli sporadici contatti con il difensore non erano stati forieri di novità, i due si erano convinti che il procedimento penale fosse stato archiviato per remissione di querela, fino a quando non era arrivato l'ordine di esecuzione della sentenza; dopo l'accesso al fascicolo, era risultato evidente che l'avv.

Parole chiave

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revoca del mandato rinuncia al dibattimento orale revoca dell'annullamento ritiro dell'istanza giudiziaria domanda di ricusazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 629 bis cod.proc.pen
La Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 21 marzo 2022 respingeva l'istanza proposta nell'interesse di Massimiani Alessandro e Pisano Agnese ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen.
art. 415 bis cod.proc.pen
Graziani aveva ricevuto la notifica ex art. 415 bis cod.proc.pen., ma non aveva notiziato gli "assistiti", né aveva partecipato ad alcuna udienza avanti il Tribunale di Pesaro, rinunciando al mandato sette giorni prima dell'udienza di discussione, con nomina quindi dell'avv.
art. 625 ter cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MASSIMIANI ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1977 PISANO AGNESE nato a SAN GAVINO MONREALE il 28/10/1980 avverso l'ordinanza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; //

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 21 marzo 2022 respingeva l'istanza proposta nell'interesse di Massimiani Alessandro e Pisano Agnese ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Massimiani e Pisano, premettendo che con l'istanza i ricorrenti esponevano che, dopo aver appreso di essere indagati nell'ambito di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Pesaro, avevano nominato quale difensore di fiducia l'avv. Katia Graziani del Foro di Bologna, eleggendo domicilio presso il suo studio; visto che gli sporadici contatti con il difensore non erano stati forieri di novità, i due si erano convinti che il procedimento penale fosse stato archiviato per remissione di querela, fino a quando non era arrivato l'ordine di esecuzione della sentenza; dopo l'accesso al fascicolo, era risultato evidente che l'avv.

Graziani aveva ricevuto la notifica ex art. 415 bis cod.proc.pen., ma non aveva notiziato gli "assistiti", né aveva partecipato ad alcuna udienza avanti il Tribunale di Pesaro, rinunciando al mandato sette giorni prima dell'udienza di discussione, con nomina quindi dell'avv. Dionigi d'ufficio; appariva quindi evidente che la nomina del difensore di fiducia non risultava essere stata accettata per fatti, anzi omissioni, concludenti. Ciò premesso, il difensore lamenta che la motivazione con la quale la Corte di appello di Ancona aveva rigettato l'istanza era palesemente illogica, visto che il rapporto professionale non si era mai instaurato; sostenere poi che il difensore aveva effettivamente svolto il mandato perché aveva rinunciato allo stesso, era palesemente illogico, così come affermare che si doveva presumere che la rinuncia al mandato fosse stata comunicata ai ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, 29918 del 2016 grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento; in particolare, "In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale 2 , f\N procedimento." (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947).

Nel caso di specie, gli imputati, che avevano eletto domicilio presso il difensore di fiducia nominato, avevano posto in essere due azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza ed escludono quindi la ignoranza incolpevole necessaria per disporre la invocata rescissione. Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risultando, al contrario che sono stati i ricorrenti a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore dell