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Sentenza — n. 44193/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44193/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 13 aprile 2022 non accoglieva la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di Di Maurizio Carlo, ed ordinava al Pubblico Ministero di elevare l'imputazione nei confronti dello stesso per i delitti di cui agli artt. 388 comma 2, 81 cpv. 646 e 61 n.11 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Di Maurizio Carlo, eccependo l'abnormità dell'ordinanza; osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.40984/2018) hanno riconosciuto sia la legittimazione che l'interesse della persona sottoposta ad indagini ad impugnare in Cassazione l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ordina al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione; l'abnormità dell'ordinanza andava individuata nella menomazione del diritto di difesa dell'indagato, che si sarebbe trovato dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzie dei diritti delle parti dall'art. 409 comma 2 cod.proc.pen. 1.2 II difensore osserva che nel merito della vicenda il giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito i fatti basandosi su una presunta avvenuta interversione del possesso, cosa che non rispondeva a verità; ne discendeva che diversa appariva la formulazione dell'art. 388 cod.pen. nella figura del secondo comma e che non poteva dubitarsi che si trattasse di una fattispecie non delibata dal Pubblico Ministero, del tutto estranea alle condotte per le quali lo stesso aveva chiesto l'archiviazione della notizia di reato; il provvedimento del giudice per le indagini preliminari era quindi abnorme perché caratterizzato da anomalia incidente sulla delimitazione dei poteri del giudice rispetto alle potestà proprie dell'organo inquirente ed alla sua autonomia.

Regesto Legislator

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art. 409 comma 2 cod.proc.pen, art. 388 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44193/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, come si evince dal testo dell'ordinanza impugnata, il fatto contestato al Di Maurizio è rimasto sempre lo stesso, per cui non si rinviene alcun profilo di abnormità. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico istruzione penale per appropriazione indebita sviamento della giustizia violazione procedurale dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 409 comma 2 cod.proc.pen
art. 388 cod.pen
1.2 II difensore osserva che nel merito della vicenda il giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito i fatti basandosi su una presunta avvenuta interversione del possesso, cosa che non rispondeva a verità; ne discendeva che diversa appariva la formulazione dell'art. 388 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAURIZIO CARLO nato a GIULIANOVA il 18/04/1949 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 13 aprile 2022 non accoglieva la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di Di Maurizio Carlo, ed ordinava al Pubblico Ministero di elevare l'imputazione nei confronti dello stesso per i delitti di cui agli artt. 388 comma 2, 81 cpv. 646 e 61 n.11 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Di Maurizio Carlo, eccependo l'abnormità dell'ordinanza; osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.40984/2018) hanno riconosciuto sia la legittimazione che l'interesse della persona sottoposta ad indagini ad impugnare in Cassazione l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ordina al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione; l'abnormità dell'ordinanza andava individuata nella menomazione del diritto di difesa dell'indagato, che si sarebbe trovato dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzie dei diritti delle parti dall'art. 409 comma 2 cod.proc.pen. 1.2 II difensore osserva che nel merito della vicenda il giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito i fatti basandosi su una presunta avvenuta interversione del possesso, cosa che non rispondeva a verità; ne discendeva che diversa appariva la formulazione dell'art. 388 cod.pen. nella figura del secondo comma e che non poteva dubitarsi che si trattasse di una fattispecie non delibata dal Pubblico Ministero, del tutto estranea alle condotte per le quali lo stesso aveva chiesto l'archiviazione della notizia di reato; il provvedimento del giudice per le indagini preliminari era quindi abnorme perché caratterizzato da anomalia incidente sulla delimitazione dei poteri del giudice rispetto alle potestà proprie dell'organo inquirente ed alla sua autonomia.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "Non è abnorme, ne in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla formulazione dell'ordine di imputazione coatta per il reato di rissa nei confronti di soggetti indagati per il delitto di lesioni personali reciprocamente cagionate nel corso di una colluttazione)" (Sez. 5, Sentenza n. 24616 del 16/03/2021, PMT/Di Cillo, Rv. 281441).

Nel caso in esame, come si evince dal testo dell'ordinanza impugnata, il fatto contestato al Di Maurizio è rimasto sempre lo stesso, per cui non si rinviene alcun profilo di abnormità. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favor