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Ordinanza — n. 44190/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court reclassifies a cassation appeal regarding seized funds as an execution opposition to preserve procedural rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44190/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the formal cassation appeal filed by Serra Tania against an order refusing the return of seized funds. The appellant argued the money was a legitimate loan, yet the court held that cassation appeals against execution orders are procedurally inadmissible. Consequently, the appeal was reclassified as an opposition to execution and transmitted to the competent appellate court to ensure the interested party retains full review rights.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: A cassation appeal against an execution order in confiscation cases must be reclassified as an opposition to execution and transmitted to the execution judge to preserve the principle of favor impugnationis.

Parole chiave

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cassation appeal execution order confiscation of assets favor impugnationis procedural reclassification opposition to execution seized funds azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4 c.p.p.
1.1 Come esposto in motivazione da Sez.3, sentenza n.11214 del 19 febbraio 2021 avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di confisca - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.
Art. 666 c.p.p.
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
art. 667 comma 4 c.p
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11214 del 19 febbraio 2021
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e altri
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e altri, Rv.
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I.
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I., Rv.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti
Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualnnente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione contro il ) provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (così, ex multis, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA TANIA nata a LANUSEI il 08/05/1984 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto qualificarsi l'impugnazione come opposizione alla esecuzione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari rigettava l'istanza di restituzione di somme di denaro presentata nell'interessi di Serra Tania, somma sequestrata presso la sua abitazione perché ritenuta provento dei reati cli rapine e traffico di sostanze stupefacenti commessi dal marito Arzu Luca 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Serra, premettendo che nel corso del dibattimento che vedeva imputata la ricorrente per il reato di riciclaggio, era stato provato che la somma era legittimamente detenuta dalla Serra per averla ricevuta in prestito da un amico, Musto Salvatore, come da dichiarazione dello stesso confermata dagli atti processuali; inoltre, la Serra era stata assolta e le somme indicate non erano state oggetto di confisca, sicchè la protrazione del vincolo del sequestro non rispondeva kia ad alcuna finalità 1.2 II Procuratore generale depositava note scritte chiedendo di qualificare l'impugnazione come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere accolta la richiesta del Procuratore generale. 1.1 Come esposto in motivazione da Sez.3, sentenza n.11214 del 19 febbraio 2021 avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di confisca - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (è stato così precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione)(Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538;

Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e altri, Rv. 259454; cfr. Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I., Rv. 271460). In definitiva, quindi, non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca di cose sequestrate; in tal caso, infatti, occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualnnente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione contro il ) provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (così, ex multis, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166).

Ne consegue, in ragione del favor impugnationis, la riqualificazione del ricorso come opposizione all'esecuzione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di Appello di Cagliari quale Giudice dell'esecuzione. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p. dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di C